Art. 6 
 
      Proroga di termini in materia di istruzione e universita' 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.  95,  come  modificato
dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' prorogato al 31 ottobre 2018. 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2017-2018 e 2018-2019». 
  3. All'articolo 37, comma 5,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La  validita'  delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18  e'  prorogata  per
l'anno scolastico 2018/2019 per le  assegnazioni  temporanee  di  cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero  sui  posti  che  si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli  articoli
18, comma 1, e 35, comma 2.