Art. 6 
 
            Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 
 
  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 2-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando
il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A,
dell'allegato I alla  direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita  con  l'uso  del
fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad
un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria  B,  punto  9,  del
medesimo  allegato  I,  nonche'  con  l'uso  di  armi  e  cartucce  a
percussione  anulare  di  calibro  non  superiore  a   6   millimetri
Flobert.»; 
    b) all'articolo 22, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La
licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata  di  cinque
anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare corredata di  un
nuovo certificato medico di idoneita' di data  non  anteriore  a  tre
mesi dalla domanda stessa.». 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Il testo dell'articolo 13  della  legge  11  febbraio
          1992,  n.  157,  citata  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1. L'attivita' venatoria  e'  consentita  con
          l'uso del fucile con canna  ad  anima  liscia  fino  a  due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con bossolo a vuoto di altezza non inferiore  a  millimetri
          40. I caricatori dei fucili ad anima rigata  a  ripetizione
          semiautomatica non possono contenere piu' di  due  cartucce
          durante  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e  possono
          contenere   fino   a    cinque    cartucce    limitatamente
          all'esercizio della caccia al cinghiale. 
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e  2,  e
          fermo restando il  divieto  assoluto  di  impiego  di  armi
          appartenenti  alla  categoria  A,  dell'allegato   I   alla
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1991,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante fra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da  fuoco  automatica  di  cui  alla
          categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.». 
              - Il testo dell'articolo 22  della  legge  11  febbraio
          1992,  n.  157,  citata  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Licenza di porto di fucile per uso di  caccia
          e abilitazione all'esercizio venatorio). - 1. La licenza di
          porto  di  fucile  per  uso  di  caccia  e'  rilasciata  in
          conformita' alle leggi di pubblica sicurezza. 
              2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha
          conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito
          di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione  nominata
          dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. 
              3. La commissione di cui al  comma  2  e'  composta  da
          esperti qualificati in ciascuna delle materie  indicate  al
          comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche  o
          in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. 
              4.  Le  regioni  stabiliscono  le  modalita'   per   lo
          svolgimento  degli  esami,  che   devono   in   particolare
          riguardare nozioni nelle seguenti materie: 
                a) legislazione venatoria; 
                b) zoologia applicata alla caccia con prove  pratiche
          di riconoscimento delle specie cacciabili; 
                c)  armi   e   munizioni   da   caccia   e   relativa
          legislazione; 
                d) tutela della natura  e  principi  di  salvaguardia
          della produzione agricola; 
                e) norme di pronto soccorso. 
              5.  L'abilitazione  e'  concessa  se  il  giudizio   e'
          favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4. 
              6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento
          sulle caratteristiche innovative della legge stessa. 
              7.   L'abilitazione    all'esercizio    venatorio    e'
          necessaria, oltre che per il primo rilascio della  licenza,
          anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 
              8. Per sostenere gli esami  il  candidato  deve  essere
          munito del certificato medico di idoneita'. 
              9. La licenza di porto di fucile per uso di  caccia  ha
          la durata di cinque anni e puo' essere rinnovata su domanda
          del titolare corredata di un nuovo  certificato  medico  di
          idoneita' di data non anteriore a tre  mesi  dalla  domanda
          stessa. 
              10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della  prima
          licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio  venatorio
          solo se accompagnato da cacciatore in possesso  di  licenza
          rilasciata da  almeno  tre  anni  che  non  abbia  commesso
          violazioni alle norme della presente legge  comportanti  la
          sospensione o la revoca della licenza  ai  sensi  dell'art.
          32. 
              11. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano
          anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco
          e del falco.».