Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 22 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo
settore»  sono  aggiunte  le   seguenti: «ai   sensi   del   presente
articolo.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia'  in
possesso della  personalita'  giuridica  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,  che  ottengono
l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai  sensi
delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti
ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle  persone
giuridiche di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio  2000,  n.  361  e'  sospesa  fintanto  che  sia   mantenuta
l'iscrizione nel registro unico  nazionale  del  Terzo  settore.  Nel
periodo di sospensione, le predette  associazioni  e  fondazioni  non
perdono  la  personalita'  giuridica  acquisita  con   la   pregressa
iscrizione e non si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   361   del   2000.
Dell'avvenuta  iscrizione  al  registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore nonche'  dell'eventuale  successiva  cancellazione,  e'  data
comunicazione,  da  parte  dell'ufficio  di   cui   all'articolo   45
competente, entro  15  giorni,  alla  Prefettura  o  alla  Regione  o
Provincia autonoma competente.». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'articolo  22,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 22 (Acquisto della personalita' giuridica). -  1.
          Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore  possono,
          in deroga al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica
          mediante l'iscrizione  nel  registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore ai sensi del presente articolo. 
              1-bis. Per  le  associazioni  e  fondazioni  del  Terzo
          settore gia' in possesso della  personalita'  giuridica  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio 2000,  n.  361,  che  ottengono  l'iscrizione  nel
          registro unico nazionale del Terzo settore ai  sensi  delle
          disposizioni del  presente  articolo  e  nel  rispetto  dei
          requisiti ivi  indicati,  l'efficacia  dell'iscrizione  nei
          registri delle persone giuridiche di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,  n.  361  e'
          sospesa  fintanto  che  sia  mantenuta   l'iscrizione   nel
          registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo  di
          sospensione, le  predette  associazioni  e  fondazioni  non
          perdono  la  personalita'  giuridica   acquisita   con   la
          pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni  di
          cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione  al  registro  unico
          nazionale  del   Terzo   settore   nonche'   dell'eventuale
          successiva cancellazione, e' data comunicazione,  da  parte
          dell'ufficio di cui all'articolo 45  competente,  entro  15
          giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma
          competente. 
              2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di  una
          associazione o di una fondazione del Terzo  settore,  o  la
          pubblicazione di un testamento con il quale si dispone  una
          fondazione del Terzo  settore,  verificata  la  sussistenza
          delle condizioni previste dalla legge per  la  costituzione
          dell'ente,  ed  in  particolare  dalle   disposizioni   del
          presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del
          Terzo settore, nonche' del  patrimonio  minimo  di  cui  al
          comma 4, deve depositarlo, con i relativi  allegati,  entro
          venti giorni presso  il  competente  ufficio  del  registro
          unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione
          dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo
          settore,   verificata   la   regolarita'   formale    della
          documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 
              3. Se il notaio non ritiene sussistenti  le  condizioni
          per la costituzione dell'ente o il  patrimonio  minimo,  ne
          da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque  non
          oltre il termine di trenta giorni,  ai  fondatori,  o  agli
          amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori
          o,  in  mancanza  ciascun  associato,  nei  trenta   giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione  del  notaio,
          possono domandare all'ufficio del  registro  competente  di
          disporre l'iscrizione  nel  registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore. Se nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          presentazione della  domanda  l'ufficio  del  registro  non
          comunica ai richiedenti il  motivato  diniego,  ovvero  non
          chiede  di  integrare  la  documentazione  o  non  provvede
          all'iscrizione, questa si intende negata. 
              4. Si considera patrimonio minimo per il  conseguimento
          della  personalita'   giuridica   una   somma   liquida   e
          disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni
          e a 30.000 euro per le fondazioni. Se  tale  patrimonio  e'
          costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore  deve
          risultare  da  una  relazione  giurata,  allegata  all'atto
          costitutivo, di un revisore legale o  di  una  societa'  di
          revisione legale iscritti nell'apposito registro. 
              5. Quando risulta che il patrimonio minimo  di  cui  al
          comma 4 e' diminuito di oltre un terzo  in  conseguenza  di
          perdite, l'organo di amministrazione, e  nel  caso  di  sua
          inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono  senza
          indugio,  in  un'associazione,  convocare  l'assemblea  per
          deliberare,   ed   in   una   fondazione   deliberare    la
          ricostituzione   del   patrimonio    minimo    oppure    la
          trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma  di
          associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
          dell'ente. 
              6.  Le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto devono  risultare  da  atto  pubblico  e  diventano
          efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale  del
          Terzo settore. Il relativo procedimento  di  iscrizione  e'
          regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 
              7. Nelle fondazioni e nelle  associazioni  riconosciute
          come persone  giuridiche,  per  le  obbligazioni  dell'ente
          risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato 1 della legge  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286.