Art. 6-quater.
                  Disposizioni relative alla tassa
                 sull'occupazione di suolo pubblico
(( 1. Al  comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15  ))
(( novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma   ))
(( 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto il        ))
(( seguente periodo: "I comuni e leprovince possono, con delibera, ))
(( estenderne la non applicazione anche alle annualita'            ))
(( pregresse".                                                     ))
(( 2. All'articolo  3, comma 63, lettera d), della citata legge n. ))
(( 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal  ))
(( 1 gennaio 1988".                                                ))
  (( 3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il ))
(( comma 63 e' inserito il seguente:                               ))
(( "63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e           ))
(( seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e    ))
(( successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni,  ))
(( esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per      ))
(( impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono    ))
(( attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin ))
(( dall'anno 1988".                                                ))
  (( 4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44,   ))
(( comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e      ))
(( successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:  ))
(( a) stabilire  di non assoggettare alla tassa le occupazioni con ))
(( tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul ))
(( suolo pubblico;                                                 ))
(( b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche ))
(( effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano          ))
(( applicato la relativa tassa".                                   ))
           Riferimenti normativi:
            (a)  Si  riporta    il  testo dell'art. 47 del D.Lgs.  15
          novembre 1993, n.   507    (Revisione    ed  armonizzazione
          dell'imposta    comunale    sulla pubblicita' e del diritto
          sulle pubbliche affissioni, della tassa  per  l'occupazione
          di  spazi  ed  aree   pubbliche dei comuni e delle province
          nonche' della  tassa per lo  smaltimento dei rifiuti solidi
          urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,  n.
          421,  concernente il riordino della  finanza territoriale),
          come da  ultimo modificato dal presente decreto-legge:
            "Art. 47 (Criteri    di  determinazione    della    tassa
          per  l'occupazione  del  sottosuolo e soprassuolo). - 1. La
          tassa per le occupazioni del sottosuolo e  del  soprassuolo
          stradale di cui all'art.  46 e' determinata forfetariamente
          in  base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali
          per la  parte di esse effettivamente occupata, comprese  le
          strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i
          criteri indicati nel comma 2.
            2. La  tassa va  determinata in  base ai  seguenti limiti
          minimi e massimi:
            a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km
          lineare o frazione;
            b)    strade  provinciali,   da   lire   150.000 a   lire
          300.000 per  km lineare o frazione.
            2-bis. Per  le occupazioni di suolo  pubblico  realizzate
          con  innesti  o    allacci  a   impianti di erogazione   di
          pubblici  servizi la tassa non si  applica. I comuni  e  le
          province      possono,  con  delibera,  estenderne  la  non
          applicazione anche alle annualita' pregresse.
            3. Per le occupazioni con seggiovie  e funivie, la  tassa
          annuale  e'  dovuta,   fino ad   un massimo   di cinque  km
          lineari,  entro i  limiti minimi e massimi da lire  100.000
          a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione  superiore a
          cinque  km  e' dovuta una maggiorazione  da L.  20.000 a L.
          40.000.
            4.  I comuni   e   le   province che   provvedono    alla
          costruzione    di  gallerie  sotterranee   per il passaggio
          delle condutture, dei    cavi  e  degli  impianti,    hanno
          diritto di imporre,  oltre la tassa di  cui al comma 1,  un
          contributo    una volta tanto   nelle spese  di costruzione
          delle gallerie, che non   puo'  superare  complessivamente,
          nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
            5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi
          carattere  temporaneo,  la    tassa,  in  deroga   a quanto
          disposto dall'art.  45, e' determinata  e   applicata   dai
          comuni e  dalle  province  in  misura forfetaria sulla base
          delle seguenti misure minime e massime:
            a)    occupazioni del  sottosuolo o  soprassuolo comunale
          fino a  un chilometro lineare di  durata  non  superiore  a
          trenta giorni:
          tassa complessiva:
            classi I, II e III, minima L. 20.000, massima L. 50.000;
              classi IV e V, minima L. 10.000, massima L. 30.000;
            b)  occupazioni del sottosuolo o  soprassuolo provinciale
          fino ad un chilometro lineare di  durata  non  superiore  a
          trenta giorni:
          tassa complessiva:
              minima L. 10.000, massima L. 30.000.
            La tassa di cui alle lettere a)  e b) e' aumentata del 50
          per cento per  le   occupazioni  superiori   al  chilometro
          lineare.   Per  le occupazioni di cui alle lettere a)  e b)
          di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata
          nelle seguenti misure percentuali:
            1)  occupazioni    di  durata   non superiore a   novanta
          giorni:  30 per cento;
            2)  occupazioni di  durata  superiore  a novanta   giorni
          e fino  a centottanta giorni: 50 per cento;
              3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento".
            (b) Si  riporta il testo  del comma 63  dell'art. 3 della
          legge   28   dicembre     1995,  n.     549     (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica), come da  ultimo
          modificato dal presente decretolegge:
            "63.  I    comuni  e le   province, anche in  deroga agli
          articoli    44  e  seguenti  del  decreto  legislativo   15
          novembre  1993, n. 507, e successive modificazioni, possono
          con apposite deliberazioni:
            a)  stabilire  la  non applicazione della tassa sui passi
          carrabili;
            b) esonerare dalla tassa  le occupazioni  permanenti  con
          autovetture  adibite a  trasporto pubblico o  privato nelle
          aree pubbliche  a cio' destinate o   commisurare  la  tassa
          alla superficie dei  singoli posti assegnati;
            c)  esonerare  dalla  tassa  le  occupazioni permanenti e
          temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie
          per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
            d) attribuire  alle deliberazioni   di cui   al  presente
          comma anche effetto retroattivo per  gli anni nei quali non
          abbiano  applicato  la  rispettiva  tassa  anche  fin dal 1
          gennaio 1988;
            e)  i comuni   e   le   province possono   fissare    nel
          regolamento   un ammontare comunque non superiore a lire 20
          mila al di sotto del quale  la  tassa  per    l'occupazione
          permanente  o temporanea di  spazi ed aree pubbliche non e'
          dovuta".
            (c) Gli articoli  44 e seguenti del citato D.Lgs.  n. 507
          del  1993,  concernono,  in     materia  di  tassa      per
          l'occupazione  di spazi  ed aree pubbliche, la disciplina e
          le  tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee,  dei
          passi  carrabili e   delle occupazioni del sottosuolo e del
          soprassuolo. Si   riporta il   testo   dell'art.  44    del
          D.Lgs.  n.  507/1993:
            "Art.   44     (Occupazioni    permanenti.  Disciplina  e
          tariffe. Passi carrabili: criteri di  determinazione  della
          superficie). - 1. Per le  occupazioni permanenti  la  tassa
          e'  dovuta    per    anni  solari    a ciascuno dei   quali
          corrisponde un'obbligazione  tributaria autonoma.  Essa  e'
          commisurata  alla  superficie   occupata e si applica sulla
          base delle seguenti misure di tariffa:
               a) occupazioni del suolo comunale:
                                     Classi di comuni
                            Minima                      Massima
                          per mq lire                 per mq lire
                               -                          -
Classe I                     85.000                     127.000
Classe II                    68.000                     102.000
Classe III                   54.000                      81.000
Classe IV                    43.000                      64.000
Classe V                     34.000                      51.000
               b) occupazioni del suolo provinciale:
               minima L. 34.000 mq, massima L. 51.000 mq;
            c)  occupazioni di  spazi soprastanti  e sottostanti   il
          suolo:    la  tariffa,  di  cui alle lettere a) e  b), puo'
          essere ridotta fino ad un terzo.
            2. Per  le occupazioni  con tende,  fisse o   retrattili,
          aggettanti  direttamente   sul suolo  pubblico, la  tariffa
          e'  ridotta al  30 per cento.
            3. Per i passi  carrabili, la tariffa di cui al  comma  1
          e' ridotta al 50 per cento.
            4.   Sono   considerati  passi carrabili  quei  manufatti
          costituiti generalmente da   listoni di pietra    od  altro
          materiale   o      da   appositi  intervalli  lasciati  nei
          marciapiedi  o,    comunque,  da  una  modifica  del  piano
          stradale   intesa   a   facilitare  l'accesso  dei  veicoli
          alla proprieta' privata.
            5.  La  superficie da  tassare  dei  passi carrabili   si
          determina  moltiplicando   la     larghezza   del    passo,
          misurata   sulla  fronte dell'edificio  o  del  terreno  al
          quale  si  da'  accesso,  per  la profondita' di  un  metro
          lineare ''convenzionale''.
            6.  Per  i  passi  carrabili   costruiti direttamente dal
          comune o dalla provincia, la  tassa  va  determinata    con
          riferimento  ad  una superficie complessiva non superiore a
          metri quadrati 9. L'eventuale  superficie  eccedente  detto
          limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.
          7. Soppresso.
            8.  I   comuni e le  province, su espressa richiesta  dei
          proprietari degli accessi  di cui   al comma   7  e  tenuto
          conto  delle   esigenze di viabilita',    possono,   previo
          rilascio   di   apposito   cartello segnaletico, vietare la
          sosta  indiscriminata  sull'area  antistante  gli   accessi
          medesimi.  Il  divieto  di   utilizzazione di detta area da
          parte della collettivita',  non  puo'  comunque  estendersi
          oltre la superficie di dieci metri  quadrati e non consente
          alcuna   opera ne' l'esercizio di particolari  attivita' da
          parte  del     proprietario  dell'accesso.  La   tassa   va
          determinata con tariffa  ordinaria, ridotta fino al  10 per
          cento.
            9.  La  tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento
          per i passi carrabili  costruiti direttamente   dai  comuni
          o  dalle    province che, sulla   base   di  elementi    di
          carattere   oggettivo,   risultano    non  utilizzabili  e,
          comunque,  di    fatto  non  utilizzati    dal proprietario
          dell'immobile o  da altri soggetti  legati allo  stesso  da
          vincoli  di  parentela,  affinita'  o  da  qualsiasi  altro
          rapporto.
            10.   Per   i     passi   carrabili   di    accesso    ad
          impianti   per  la distribuzione dei carburanti, la tariffa
          puo' essere ridotta fino al 30 per cento.
            11. La   tassa relativa  all'occupazione    con  i  passi
          carrabili  puo' essere definitivamente  assolta mediante il
          versamento,  in qualsiasi momento, di   una  somma  pari  a
          venti  annualita'  del  tributo.    In  ogni  caso,  ove  i
          contribuenti non  abbiano interesse ad utilizzare  i  passi
          carrabili,    possono ottenerne  l'abolizione con  apposita
          domanda  al comune o alla  provincia. La messa in  pristino
          dell'assetto   stradale   e'   effettuata   a   spese   del
          richiedente.
            12.   Per   le  occupazioni  permanenti  con  autovetture
          adibite  a trasporto pubblico  nelle aree  a cio' destinate
          dai comuni  e dalle province, la tassa  va commisurata alla
          superficie  dei singoli posti assegnati".