Art. 6-quater. Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico (( 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 )) (( novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma )) (( 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto il )) (( seguente periodo: "I comuni e leprovince possono, con delibera, )) (( estenderne la non applicazione anche alle annualita' )) (( pregresse". )) (( 2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. )) (( 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal )) (( 1 gennaio 1988". )) (( 3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il )) (( comma 63 e' inserito il seguente: )) (( "63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e )) (( seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e )) (( successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, )) (( esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per )) (( impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono )) (( attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin )) (( dall'anno 1988". )) (( 4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, )) (( comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e )) (( successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione: )) (( a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con )) (( tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul )) (( suolo pubblico; )) (( b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche )) (( effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano )) (( applicato la relativa tassa". )) Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge: "Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). - 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione. 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualita' pregresse. 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km e' dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000. 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: tassa complessiva: classi I, II e III, minima L. 20.000, massima L. 50.000; classi IV e V, minima L. 10.000, massima L. 30.000; b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: tassa complessiva: minima L. 10.000, massima L. 30.000. La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento". (b) Si riporta il testo del comma 63 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dal presente decretolegge: "63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati; c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani; d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1 gennaio 1988; e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta". (c) Gli articoli 44 e seguenti del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, concernono, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la disciplina e le tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee, dei passi carrabili e delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Si riporta il testo dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993: "Art. 44 (Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie). - 1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni del suolo comunale: Classi di comuni Minima Massima per mq lire per mq lire - - Classe I 85.000 127.000 Classe II 68.000 102.000 Classe III 54.000 81.000 Classe IV 43.000 64.000 Classe V 34.000 51.000 b) occupazioni del suolo provinciale: minima L. 34.000 mq, massima L. 51.000 mq; c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un terzo. 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e' ridotta al 50 per cento. 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. 5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare ''convenzionale''. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. 7. Soppresso. 8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. 9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al 30 per cento. 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati".