Art. 60 
                   Controllo del costo del lavoro 
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32  del
                       d.lgs. n. 546 del 1993) 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello   di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,  e  delle  relative  spese,  ivi   compresi   gli   oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai  bilanci.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica elabora,  altresi',  un  conto  annuale  che
evidenzi  anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite  del  Dipartimento
della ragioneria  generale  dello  Stato  ed  inviandone  copia  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute  per  il  personale,
rilevate  secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
accompagnato da una relazione, con cui le  amministrazioni  pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale,  con  riferimento
agli obiettivi che,  per  ciascuna  amministrazione,  sono  stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione.  La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per  l'anno  successivo  a  quello  cui  il   conto   si   riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma  11,  della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  3. Gli enti pubblici economici e le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende   di   cui
all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a  comunicare  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e
al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, il costo  annuo  del  personale  comunque  utilizzato,  in
conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del   tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 
  4. La Corte dei conti riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi. 
  5. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per  la  funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi  ispettivi  di
finanza del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e  la
verifica delle spese, con  particolare  riferimento  agli  oneri  dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello  svolgimento  integrato
delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano  presso
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le  funzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della  legge  29  marzo
1983, n. 93. 
  6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di  cui  al
comma  5  puo'   partecipare   l'ispettorato   operante   presso   il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si  avvale
di cinque ispettori di finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia,  in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno  e  di
altro personale comunque in servizio  presso  il  Dipartimento  della
funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti  ispettivi  vigilando
sulla  razionale  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse   umane,   la   conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. 
 
             Nota all'art. 60:
                 Si  trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
                 "11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello
          Stato  puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo
          25  della  presente  legge ed alle regioni se non risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi".
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia
          di  organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
                 "1.  Il dipartimento della ragioneria generale dello
          Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio
          e  del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa
          pubblica,  sulla  quale esercita i controlli e le verifiche
          previsti    dall'ordinamento,    provvedendo   anche   alla
          valutazione    della   fattibilita'   e   della   rilevanza
          economico-finanziaria  dei provvedimenti e delle iniziative
          di  innovazione  normativa, anche di rilevanza comunitaria,
          alla  verifica  della  quantificazione  degli oneri e della
          loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
          finanza    pubblica.    Nell'esercizio    delle    funzioni
          istituzionali  provvede,  in  particolare,  nelle  seguenti
          materie:
                   a) analisi    e    tecniche    della    previsione
          finanziaria;  copertura  finanziaria  della legislazione di
          spesa   e   di   minore  entrata;  rapporti  con  organismi
          internazionali nelle materie di competenza;
                   b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
          ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;
                   c) integrazione  e  consolidamento  della gestione
          per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di
          tesoreria;  monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei
          flussi  di  cassa,  fermo  restando  il  pieno  accesso del
          Dipartimento  del  tesoro  a  tutti  i dati di contabilita'
          pubblica e dei flussi di cassa;
                   d) studio e analisi delle problematiche funzionali
          e    applicative   dell'informatizzazione   dei   dati   di
          contabilita'   dello   Stato  e  dei  profili  generali  di
          informatizzazione,     integrazione     e    consolidamento
          informatico  dei  dati  di  contabilita'  pubblica; studio,
          analisi  e  definizione  delle  esigenze funzionali e delle
          specifiche  prestazioni  e  modalita'  operative che devono
          essere  assicurate,  nell'ambito  del  sistema  informativo
          integrato  del  Ministero,  per  lo svolgimento dei compiti
          istituzionali  del Dipartimento, compresi la collaborazione
          e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e
          per  le  verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi  e  dei
          processi informatici riguardanti le materie di competenza;
                   e) analisi,  verifica  e valutazione dei costi dei
          servizi  e  dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche,
          ai  fini  della  programmazione finanziaria e di bilancio e
          della   predisposizione   del   progetto   di  bilancio  di
          previsione,   ai  sensi  dell'articolo  4-bis  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  anche  sulla base degli elementi
          forniti   dagli   uffici  centrali  del  bilancio  e  dalle
          ragionerie  operanti  presso i dipartimenti provinciali del
          Ministero,  nonche' della contabilita' economica per centri
          di  costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo
          7 agosto 1997, n. 279;
                   f) monitoraggio   e   coordinamento   della  spesa
          pubblica;   monitoraggio   e  valutazione  degli  andamenti
          generali  della  spesa  sociale;  monitoraggio  degli oneri
          derivanti   dall'attuazione  dei  contratti  collettivi  in
          materia   di  personale  delle  amministrazioni  pubbliche;
          analisi   e   verifica   del  costo  del  lavoro  pubblico;
          consulenza  per  l'attivita'  predeliberativa  del  CIPE  e
          relativi  adempimenti  di  attuazione,  per  gli aspetti di
          competenza del Dipartimento;
                   g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in
          materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
          i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo
          criteri  di  programmazione, flessibilita' e decentramento,
          anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla
          lettera e);
                   h) partecipazione   al   processo  di  formazione,
          esecuzione   e   certificazione  del  bilancio  dell'Unione
          europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
          dei  conseguenti  oneri  a  carico della finanza nazionale;
          monitoraggio    complessivo   dei   corrispondenti   flussi
          finanziari  ed  esercizio dei controlli comunitari affidati
          dall'Unione  europea;  gestione  del fondo di rotazione per
          l'attuazione  delle  politiche comunitarie istituito con la
          legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e  del fondo di garanzia
          previsto  dall'articolo  17, comma 6, della legge 24 giugno
          1997, n. 196;
                   i) gestione    della    mobilita'    interna    al
          dipartimento   e   agli   uffici  dipendenti  e  formazione
          specialistica nelle materie di competenza".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
          1,  lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica
          28 aprile   1998,   n.   154   (Regolamento  recante  norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  a norma dell'articolo 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
                 "1.  Il dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato   e'   articolato  nei  seguenti  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
          di livello C, con le competenze di seguito indicate:
                   a) (Omissis);
                   b) Ispettorato   generale  di  finanza:  attivita'
          ispettiva  e  di  vigilanza  istituzionale  sulle pubbliche
          amministrazioni  in  materia  finanziaria  e  contabile, ai
          sensi  delle  vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli
          enti  ed  organismi  pubblici  e  valutazione dei risultati
          gestionali;  proposte  per  la  designazione  alle funzioni
          sindacali  e di revisione presso enti, istituti o societa',
          accertamento  del regolare adempimento dei relativi compiti
          ed  esame  e coordinamento dei risultati; attivita' diretta
          ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed
          uniforme  tenuta  delle  scritture  contabili e la puntuale
          resa  dei  conti da parte dei soggetti obbligati; attivita'
          normativa,  interpretativa, di indirizzo e coordinamento in
          materia   di   ordinamenti  amministrativo-contabili  delle
          pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta
          ed   uniforme   interpretazione   ed   applicazione   delle
          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato;
          attivita'  ispettiva  e  di  vigilanza interna sugli uffici
          centrali  del bilancio e sulle ragionerie costituite presso
          i dipartimenti provinciali del Ministero.
                   c)-l) (Omissis)".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma
          quarto,  della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul
          pubblico impiego):
                 "Alle  dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un
          contingente  di cinque ispettori di finanza comandati dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  di cinque funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno,  i  quali avranno il compito di verificare la
          corretta  applicazione  degli  accordi collettivi stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  presso  le  regioni, le province, i comuni e gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
          autonomia  funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
          procura  generale  della  Corte  dei conti le irregolarita'
          riscontrate".