Art. 60. 
                 Base di dati di interesse nazionale 
 
  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche
amministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui
conoscenza  e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni   per
l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze  e
delle normative vigenti. 
  2. Ferme le competenze di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  le
basi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto
dei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi informativi e le  modalita'  di  aggiornamento  sono  attuate
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di  connettivita'  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 
  3. Le basi di dati di  interesse  nazionale  sono  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuate  le
strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna  base  di
dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui  al
comma 2. 
  4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si  provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio
2003, n. 3. 
 
          Note all'art. 60:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 42:
              "Art.  16 (Regole tecniche). - 1. Entro nove mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, con uno o
          piu'  decreti,  adottati  sulla proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
          l'innovazione  e  le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e
          di sicurezza per il funzionamento del SPC.".
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
              Per  il  testo  dell'art.  27,  comma  2,  della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note all'art. 59.