Art. 60. Linee guida comunitarie 1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le autorita' competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo paragrafo, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».
Nota all'art. 60: - Per la direttiva 2001/83/CE vedi nota alle premesse.