Art. 60. 
                       Linee guida comunitarie 
 
  1. Per interpretare i principi e le  linee  guida  delle  norme  di
buona fabbricazione, i produttori e le autorita'  competenti  tengono
conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo  47,  secondo
paragrafo, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate  dalla  Commissione
nella «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e  dei
medicinali in fase di sperimentazione». 
 
                    Nota all'art. 60: 
                        - Per la direttiva 2001/83/CE vedi nota  alle
          premesse.