Art. 60 
 
Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
                             intervento 
 
  1. Al fine di garantire la competitivita' della  ricerca,  per  far
fronte alle sfide globali  della  societa',  il  presente  capo,  nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato  in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e  dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle  attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a  non
preponderanti processi di sviluppo  sperimentale,  e  delle  connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 
  2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca  industriale»  e  «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e  innovazione  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione  europea   del   2006/C   323/01,   recante   «Disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
  3. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di  ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti  dai   bandi,   purche'   residenti   ovvero   con   stabile
organizzazione nel territorio nazionale. 
  4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 
  interventi   di   ricerca   fondamentale,   diretti   a   sostenere
l'avanzamento della conoscenza; 
  interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non
preponderanti di  sviluppo  sperimentale,  orientati  a  favorire  la
specializzazione del sistema industriale nazionale; 
  appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo  sperimentale,  anche
attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni,  in
risposta a esigenze di  particolare  rilevanza  sociale  (social  big
challenges); 
  azioni di innovazione sociale (social innovation); 
  interventi  integrati   di   ricerca   e   sviluppo   sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale  umano  di  alto  livello
qualitativo,  di  trasferimento  tecnologico  e  spin  off  di  nuova
imprenditorialita'  innovativa,  finalizzati  in   particolare   allo
sviluppo    di    grandi    aggregazioni    (cluster)    tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale; 
  interventi  nazionali  di  ricerca  fondamentale   o   di   ricerca
industriale  inseriti   in   accordi   e   programmi   comunitari   e
internazionali. 
  5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: 
  i contributi a fondo perduto; 
  il credito agevolato; 
  il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106; 
  la prestazione di garanzie; 
  le agevolazioni fiscali cui  all'articolo  7,  commi  1  e  4,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.