Articolo 60. Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione 1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione. 2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza: a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine: i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione; ii) che fra tutte le parti; b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione; c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione del trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato e' di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato. 3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende: a) un disconoscimento del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o b) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. 4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna delle disposizioni del trattato che si possa applicare in caso di violazione. 5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute nei trattati di carattere umanitario ed in particolare non si applicano alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata nei confronti di persone che sono protette dai summenzionati trattati.