Art. 60.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Le  disposizioni  del  capo  II  si  applicano  alle operazioni
intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
  2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto  previsto
al  comma  4  del  presente  articolo, i beni provenienti dagli altri
Stati  membri  che  anteriormente  al  1  gennaio  1993  sono   stati
introdotti   nello  Stato  ed  assoggettati  ad  un  regime  doganale
sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a  detto
regime,  sono  considerati  in  importazione all'atto dello svincolo,
anche irregolare, se esso  comporta  l'immissione  in  consumo  nello
Stato  dei  beni stessi. La disposizione si applica altresi' all'atto
della  conclusione,  anche  irregolare,  del  regime   del   transito
comunitario  o di altro regime internazionale di transito iniziato in
altro Stato membro anteriormente alla  data  anzidetta  e  risultante
ancora acceso alla data stessa.
  3.  Sono  anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo
67 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633,  nel  testo  vigente  alla data del 31 dicembre 1992 (a), i beni
nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993  verso  un  altro
Stato  membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a
decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le  disposizioni
di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d)
del citato decreto n. 633 del 1972 (a).
  4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
    a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori
della Comunita' economica europea;
    b)  beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in
regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio  1993  che
sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
    c)  mezzi  di  trasporto  introdotti  nello  Stato  in  regime di
ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993  che  risultino
acquistati  o  importati nello Stato membro di provenienza secondo le
disposizioni generali di imposizione vigenti  in  tale  Stato  e  che
comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta
a   motivo   della  loro  esportazione  dallo  Stato  medesimo;  tale
condizione si considera in ogni  caso  soddisfatta  se  il  mezzo  di
trasporto  e'  stato  oggetto  di immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di formalita' equipollenti  per  la  prima  volta
anteriormente  al  1  gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta
risulta non superiore a lire 20 mila.
  5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti  nel  territorio
dello  Stato  successivamente  al  31  dicembre  1992  sono  soggetti
all'imposta  ancorche'  anteriormente  a  tale   data   il   relativo
corrispettivo  sia  stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per
tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5,  qualora  non  sia
stata  ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e
l'articolo 50,  comma  6,  ai  fini  della  compilazione  dell'elenco
riepilogativo degli acquisti.
  6.  Per  le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati
in altro Stato membro successivamente al 31  dicembre  1992,  per  le
quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta
ferma  l'applicazione  dell'articolo  8, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (a),
sempreche'   le   cessioni   siano   non  imponibili  anche  a  norma
dell'articolo 41 del presente decreto. Le  operazioni  devono  essere
indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle
cessioni  intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorche'
le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio
1993.
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   (a) Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972,  si  veda  la
nota  (a)  all'art.  41;  l'art.  67  del  predetto  decreto e' stato
sostituito dall'art.  57,  comma  1,  lettera  I),  del  decreto  qui
pubblicato;  per  il testo dell'art. 68 del medesimo decreto, si veda
la nota (a) all'art. 57.
   Il  testo  vigente  dell'art.  69  del  ripetuto  decreto,  e'  il
seguente:
   Art.  69 (Detrminazione dell'imposta). - L'imposta e' commisurata,
con le  aliquote  indicate  nell'articolo  16,  al  valore  dei  beni
importati determinato ai sensi delle diposizioni in materia doganale,
aumentato  dell'ammontare  dei  diritti doganali dovuti, ad eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle  spese
di  inoltro  fino al luogo di destinazione all'interno del territorio
doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta  i
beni  sono  introdotti  nel territorio medesimo. Per i beni che prima
dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di  una  o  piu'
cessioni   la   base   imponibile  e'  costituita  dal  corrispettivo
dell'ultima cessione.
   Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i
beni nazionali reimportati a scarico di  temporanea  esportazione  la
detrazione  prevista  negli  articoli  207  e  208  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973,  n.  43,  e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso
testo unico si applicano, ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto
soltanto  se  i  beni  vengono  reimportati dal soggetto che li aveva
esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico  della
temporanea esportazione avviene per identita'".