Art. 60 
                Definizione di lavoratore subordinato 
  1. Agli effetti delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  59  per
lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il  proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con  rapporti  di  lavoro  subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento  o
di  formazione  scolastica,  universitaria  e  professionale  avviati
presso datori di lavoro per agevolare  o  per  perfezionare  le  loro
scelte professionali. Sono  altresi'  equiparati  gli  allievi  degli
istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai  corsi  di
formazione professionale, nonche' coloro i quali, a qualsiasi titolo,
prestino presso terzi la propria opera professionale. 
  2. E' vietato adibire  alle  attivita'  disciplinate  dal  presente
decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877. 
 
          Nota all'art. 60: 
           - La legge 18 dicembre  1973,  n.  877  stabilisce  "Nuove
          norme per la tutela del lavoro a domicilio".  Si  trascrive
          l'art. 1 che reca la definizione di lavoratore a domicilio: 
          "Art. 1.- E' lavoratore a domicilio chiunque,  con  vincolo
          di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale
          di cui abbia disponibilita', anche con  l'aiuto  accessorio
          di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma  con
          esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro
          retribuito  per  conto  di   uno   o   piu'   imprenditori,
          utilizzando  materie  prime  o  accessorie  e  attrezzature
          proprie e dello stesso imprenditore, anche se  fornite  per
          il tramite di terzi. 
          La subordinazione, agli effetti della presente legge  e  in
          deroga a quanto stabilito  dall'articolo  2094  del  codice
          civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e'  tenuto
          ad  osservare  le  direttive  dell'imprenditore  circa   le
          modalita' di esecuzione, le caratteristiche e  i  requisiti
          del lavoro  da  svolgere  nella  esecuzione  parziale,  nel
          completamento  o  nella  intera  lavorazione  del  prodotto
          oggetto dell'attivita' dello imprenditore committente. 
          Non e' lavoratore a domicilio e deve a  tutti  gli  effetti
          considerarsi dipendente con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di  cui  ai
          commi precedenti, lavori  in  locali  di  pertinenza  dello
          stesso imprenditore, anche se per l'uso di  tali  locali  e
          dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore
          di lavoro un compenso di qualsiasi natura".