Art. 60 
 
               Regime doganale delle unita' da diporto 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  «Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli ((articoli 146 e
750)) del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di  quelle
da diporto, e gli aeromobili  nazionali  e  nazionalizzati,  iscritti
nelle matricole o nei registri predetti, si  intendono  destinati  al
consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e  760))
del codice medesimo. ((Le navi da diporto si intendono  destinate  al
consumo dentro o fuori dal territorio doganale su  semplice  rilascio
di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o  di
esportazione definitiva da parte dell'armatore». )) 
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le  seguenti:
«o extraeuropei».