Art. 60. Fondazioni universitarie 1. Presso l'Universita' degli Studi di Salerno e' istituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 della legge del 23.12.2000, n. 388, del d.P.R. n. 254/2001 e del Codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati. 2. La Fondazione e' un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo di cui al d.P.R. n. 254/2001. Tali attivita' sono affidate alla Fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra Universita' e Fondazione. 3. In base alla convenzione la Fondazione puo' ricevere dall'Universita' un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruita' in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.