Art. 60 Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento 1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. 4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: (( a) )) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; (( b) )) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la c) specializzazione del sistema industriale nazionale; (( c) )) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges); (( d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation); (( e) )) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; (( f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. 5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: i contributi a fondo perduto; il credito agevolato; il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; la prestazione di garanzie; le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; (( i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale. ))
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110: "Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica 1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere adottato. 2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese. 3. Operativamente: a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006; b) il credito di imposta: 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a); 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo; 6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le disposizioni applicative del presente art. sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente art. assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente abrogato. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell' art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.". Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99: "Art. 7. Procedure di erogazione. 1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 9. 3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari. 5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma. 6. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e' pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalita' di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita' di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente puo', tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e' calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento. 8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo. 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente e' istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.".