Art. 60 
 
 
Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
                             intervento 
 
  1. Al fine di garantire la competitivita' della  ricerca,  per  far
fronte alle sfide globali  della  societa',  il  presente  capo,  nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato  in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e  dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle  attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a  non
preponderanti processi di sviluppo  sperimentale,  e  delle  connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 
  2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca  industriale»  e  «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e  innovazione  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione  europea   del   2006/C   323/01,   recante   «Disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
  3. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di  ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti  dai   bandi,   purche'   residenti   ovvero   con   stabile
organizzazione nel territorio nazionale. 
  4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 
  (( a) )) interventi di ricerca fondamentale,  diretti  a  sostenere
l'avanzamento della conoscenza; 
  (( b) )) interventi di  ricerca  industriale,  estesi  a  eventuali
attivita' non preponderanti di  sviluppo  sperimentale,  orientati  a
favorire la c) specializzazione del sistema industriale nazionale; 
  ((  c)  ))  appalti   pre-commerciali   di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con  pubbliche
amministrazioni, in risposta  a  esigenze  di  particolare  rilevanza
sociale (social big challenges); 
  (( d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation); 
  (( e) )) interventi integrati di ricerca e  sviluppo  sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale  umano  di  alto  livello
qualitativo,  di  trasferimento  tecnologico  e  spin  off  di  nuova
imprenditorialita'  innovativa,  finalizzati  in   particolare   allo
sviluppo    di    grandi    aggregazioni    (cluster)    tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale; 
  (( f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di  ricerca
industriale  inseriti   in   accordi   e   programmi   comunitari   e
internazionali. 
  5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: 
  i contributi a fondo perduto; 
  il credito agevolato; 
  il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106; 
  la prestazione di garanzie; 
  le agevolazioni fiscali cui  all'articolo  7,  commi  1  e  4,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
  (( i voucher individuali di  innovazione  che  le  imprese  possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati  in  collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 13  maggio  2011,
          n. 70 (Semestre Europeo - Prime  disposizioni  urgenti  per
          l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  maggio
          2011, n. 110: 
              "Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica 
              1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni  2011  e
          2012, un credito di imposta  a  favore  delle  imprese  che
          finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero  enti
          pubblici di ricerca. Universita' ovvero  enti  pubblici  di
          ricerca possono  sviluppare  i  progetti  cosi'  finanziati
          anche in associazione, in consorzio, in joint venture  ecc.
          con altre qualificate strutture di ricerca, anche  private,
          di  equivalente  livello   scientifico.   Altre   strutture
          finanziabili  via  credito  di   imposta   possono   essere
          individuate  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve  essere
          espresso entro quindici giorni dalla data di  trasmissione.
          Decorso inutilmente il termine  senza  che  le  Commissioni
          abbiano espresso il parere  di  rispettiva  competenza,  il
          decreto puo' essere adottato. 
              2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a
          decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per  l'importo
          percentuale che  eccede  la  media  degli  investimenti  in
          ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo  che
          l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di  cui
          al comma  1  e'  integralmente  deducibile  dall'imponibile
          delle imprese. 
              3. Operativamente: 
              a) per Universita'  ed  enti  pubblici  di  ricerca  si
          intendono: 
              1)  le  Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli
          Istituti Universitari, statali e  non  statali,  legalmente
          riconosciuti; 
              2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art.  6  del
          Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti
          di contrattazione per  il  quadriennio  2006-2009,  nonche'
          l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di  ricovero
          e cura a carattere scientifico; 
              3) gli organismi di ricerca cosi' come  definiti  dalla
          lettera d) del  paragrafo  2.2  della  comunicazione  della
          Commissione   n.   2006/C   323/01,   recante    disciplina
          comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
          ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea n.  C  323  del  30  dicembre
          2006; 
              b) il credito di imposta: 
              1) spetta per gli investimenti realizzati  a  decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
          dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo  di  imposta
          in corso al 31 dicembre 2012; 
              2) compete nella misura del 90 per  cento  della  spesa
          incrementale di investimento se lo stesso e'  commissionato
          ai soggetti di cui alla lettera a); 
              3) deve essere indicato  nella  relativa  dichiarazione
          dei redditi e non concorre alla formazione del reddito  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive; 
              4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
          61 e 109, comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
              5) e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, e successive modificazioni,  con  esclusione  delle
          fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e
          h-quater) del medesimo articolo; 
              6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'art. 1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Le disposizioni applicative del presente  art.  sono
          adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate. Le disposizioni del  presente  art.  assorbono  il
          credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di  cui  al
          comma 25 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
          che e' conseguentemente abrogato. 
              5.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011,
          di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2  milioni
          di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per  l'anno
          2014. Ai sensi dell' art. 17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al
          presente articolo. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in
          procinto   di   verificarsi   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze,  con
          proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla
          concorrenza  dello  scostamento  finanziario   riscontrato,
          delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte   a   legislazione
          vigente,  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
          all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
          del 2009, delle missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero.
          Dalle predette riduzioni  sono  esclusi  il  Fondo  per  il
          finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le
          risorse destinate  alla  ricerca  e  al  finanziamento  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
          n. 163, e le risorse destinate alla  manutenzione  ed  alla
          conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze riferisce senza  ritardo  alle  Camere  con
          apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
          all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.". 
              Si riporta l'art. 7 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 123 (Disposizioni per la  razionalizzazione  degli
          interventi di  sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma
          dell'art. 4, comma 4,  lettera  c),  della legge  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1998, n. 99: 
              "Art. 7. Procedure di erogazione. 
              1.  I  benefici  determinati  dagli   interventi   sono
          attribuiti in una delle seguenti forme: credito  d'imposta,
          bonus fiscale, secondo i criteri e  le  procedure  previsti
          dall'art. 1 del decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244  ,
          convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
          341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
          contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
          nel  caso  di  erogazione  del  beneficio  sotto  forma  di
          contributo in conto capitale esso e' posto  a  disposizione
          dell'impresa beneficiaria, presso una  banca  appositamente
          convenzionata, in piu' quote annuali,  stabilite  per  ogni
          regime di aiuto  da  ciascun  soggetto  competente,  tenuto
          conto della durata del programma. Le  erogazioni  a  favore
          dell'impresa  beneficiaria  sono  effettuate  dal  soggetto
          responsabile per un importo pari allo stato di  avanzamento
          contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni  possono  essere
          erogate   anche   a   titolo   di   anticipazione,   previa
          presentazione di apposita fideiussione bancaria  o  polizza
          assicurativa d'importo pari almeno alla somma  da  erogare.
          Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
          al dieci per cento  delle  agevolazioni  concesse,  che  e'
          erogato   successivamente    alla    presentazione    della
          documentazione  finale  di  spesa  da  parte   dell'impresa
          beneficiaria  e  all'effettuazione  dei  controlli  di  cui
          all'art. 9. 
              3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo'  essere
          fatto valere, con le modalita' e  i  criteri  di  cui  alla
          legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA,  dell'IRPEG
          e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
          beneficiario, con le modalita'  stabilite  dal  decreto  24
          gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze,  in  una  o
          piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
          alla ricezione dello stesso, per il  pagamento,  presso  il
          concessionario del servizio  della  riscossione  competente
          per territorio, delle imposte  che  affluiscono  sul  conto
          fiscale di  cui  alla  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          intestato allo stesso soggetto  beneficiario,  ivi  incluse
          quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il  bonus
          fiscale e' rilasciato dal soggetto  competente  in  duplice
          esemplare; in occasione del primo versamento delle  imposte
          sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria  consegna
          al concessionario uno dei due esemplari. 
              5. L'erogazione del finanziamento  agevolato  segue  le
          modalita', in quanto compatibili, previste al comma  2  per
          il  contributo  in   conto   capitale,   fatta   salva   la
          maggiorazione relativa agli interessi di  cui  al  medesimo
          comma.  L'agevolazione  derivante   da   un   finanziamento
          agevolato  e'  pari  alla  differenza  tra  gli   interessi
          calcolati al tasso di interesse di riferimento, di  cui  al
          comma  2  dell'art.   2,   e   quelli   effettivamente   da
          corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del  calcolo
          dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata  al
          valore   attuale    al    momento    dell'erogazione    del
          finanziamento. Ciascun  soggetto  competente  determina  le
          modalita' di rimborso del finanziamento, che in  ogni  caso
          non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
          ivi  compreso   l'eventuale   utilizzo   del   periodo   di
          preammortamento di durata pari a  quella  di  realizzazione
          del programma. 
              6. Il contributo in  conto  interessi  e'  concesso  in
          relazione  a  un  finanziamento   accordato   da   soggetti
          autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso  e'
          pari alla quota parte degli interessi, calcolati  al  tasso
          di riferimento previsto dal comma 2 dell'art.  2,  posta  a
          carico  dell'Amministrazione.  Ai  soli  fini  del  calcolo
          dell'agevolazione, tale parte di interessi e'  scontata  al
          valore     attuale     al      momento      dell'erogazione
          dell'agevolazione. L'erogazione del contributo  avviene  in
          piu' quote, sulla base delle rate  di  ammortamento  pagate
          dall'impresa beneficiaria,  esclusivamente  all'impresa,  a
          meno  che  la  legge  consenta,   per   le   modalita'   di
          funzionamento del meccanismo finanziario,  la  possibilita'
          di una erogazione  diretta  all'impresa.  Ciascun  soggetto
          competente   puo',    tenuto    conto    della    tipologia
          dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
          conto interessi in contributo in conto capitale,  scontando
          al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
          derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
          le altre condizioni economiche alle quali  e'  perfezionato
          il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 
              7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti  e'
          calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della  legge
          7  agosto  1997,  n.  266.  Le  eventuali  differenze  sono
          scontate al valore  attuale  al  tasso  di  riferimento  in
          vigore al momento della concessione dell'intervento. 
              8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
          di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
          comma 2, ultimo periodo, del presente articolo. 
              9. Presso ciascuna amministrazione  statale  competente
          e'  istituito  un  apposito  Fondo   per   gli   interventi
          agevolativi alle imprese, al quale affluiscono  le  risorse
          finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi  di
          competenza  della  medesima  Amministrazione,  amministrato
          secondo le normative vigenti per tali interventi.".