Art. 60 
 
Semplificazione del sistema  di  finanziamento  delle  universita'  e
  delle procedure di valutazione del sistema universitario 
 
  ((01. La quota del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' destinata alla promozione e al  sostegno  dell'incremento
qualitativo  delle  attivita'  delle   universita'   statali   e   al
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al
16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20
per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non
inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30  per  cento.  Di
tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla
base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita'  della
ricerca  (VQR)  e  un  quinto  sulla  base  della  valutazione  delle
politiche  di  reclutamento,  effettuate   a   cadenza   quinquennale
dall'Agenzia nazionale per la valutazione  dell'universita'  e  della
ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per  il
finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a  ciascun
anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.)) 
  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle
universita'  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245)),
concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema
universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di
rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni
relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle
universita' non statali legalmente riconosciute. 
  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di
valutazione ((delle attivita' amministrative))  delle  universita'  e
degli enti di ricerca di cui al Capo I  del  decreto  legislativo  31
dicembre  2009,  n.  213,  e'  svolto   dall'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita'
ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.». 
  ((3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema
di finanziamento per il  funzionamento  dell'ANVUR  e  di  consentire
un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a
tale scopo nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari  a  1
milione di euro annui a decorrere dal 2014,  si  provvede,  quanto  a
500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24  dicembre
1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,
mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di
ricerca di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204. Le ulteriori  risorse  eventualmente  attribuite
all'ANVUR a valere sui predetti  fondi  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 7, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno
degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di  euro  per
ciascun fondo.)) 
  ((3-bis. Al fine di semplificare le procedure  di  valutazione  che
richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma  4,  lettera
))d)((, del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio  2010,  n.  76,  le  parole:  «in  numero  non
superiore complessivamente a cinquanta unita'» sono sostituite  dalle
seguenti: «nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel
bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».)) 
  ((3-ter.  Dall'applicazione  del  presente  articolo,  fatto  salvo
quanto previsto dai commi 3 e 3-bis,  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  10
          novembre 2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il
          diritto allo studio, la  valorizzazione  del  merito  e  la
          qualita'  del  sistema  universitario  e  della   ricerca",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio  2009,
          n. 1, e successive modificazioni: 
              "Art.  2.  Misure   per   la   qualita'   del   sistema
          universitario. 
              1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere  e
          sostenere l'incremento qualitativo  delle  attivita'  delle
          universita'  statali  e   di   migliorare   l'efficacia   e
          l'efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  una  quota  non
          inferiore  al  7  per  cento  del  fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo
          straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi  negli
          anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: 
              a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
          processi formativi; 
              b) la qualita' della ricerca scientifica; 
              c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza  delle  sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo. 
              1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1  sono  disposti
          annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
          0,5 per cento e il 2 per cento del fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n.  537,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
          complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
          miglioramento     dell'efficacia     e      dell'efficienza
          nell'utilizzo delle risorse. 
              2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
          comma  1   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  avente
          natura  non   regolamentare,   da   adottarsi,   in   prima
          attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato  di
          indirizzo per la valutazione della ricerca  e  il  Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario.  In
          sede di prima applicazione, la ripartizione  delle  risorse
          di cui al comma 1  e'  effettuata  senza  tener  conto  del
          criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          c),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.   537,   recante
          "Interventi correttivi di finanza pubblica": 
              "Art. 5. Universita'. 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a) - b) (omissis); 
              c) fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche." 
              - Il testo della legge 7 agosto 1990, n.  245,  recante
          "Norme sul piano triennale di sviluppo  dell'universita'  e
          per  l'attuazione  del  piano  quadriennale  1986-1990"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1990, n. 194. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante  "Disposizioni
          urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
          materia  di   abilitazione   all'esercizio   di   attivita'
          professionali", convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 luglio 2003, n. 170: 
              "Art. 1. Iniziative  per  il  sostegno  degli  studenti
          universitari e per favorirne la mobilita'. 
              1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza  di
          incentivare  l'impegno  didattico  dei  professori  e   dei
          ricercatori, di assicurare un adeguato livello  di  servizi
          destinati  agli  studenti,  di  potenziare   la   mobilita'
          internazionale degli studenti  stessi,  di  incentivare  le
          iscrizioni a  corsi  di  studio  di  particolare  interesse
          nazionale e comunitario,  di  incrementare  il  numero  dei
          giovani dotati di elevata  qualificazione  scientifica,  il
          Fondo previsto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  le
          finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
          1999, n. 370, assume la  denominazione  di  «Fondo  per  il
          sostegno dei giovani e  per  favorire  la  mobilita'  degli
          studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e'  ripartito  tra
          gli atenei in base a criteri e  modalita'  determinati  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  ed  il  Consiglio  nazionale   degli
          studenti universitari, per il  perseguimento  dei  seguenti
          obiettivi, ferme restando le finalita' di cui  all'articolo
          4, comma 4-bis, del decreto-legge  25  settembre  2002,  n.
          212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
          2002, n. 268: 
              a)  sostegno  alla   mobilita'   internazionale   degli
          studenti, anche  nell'ambito  del  programma  di  mobilita'
          dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
          di borse di studio integrative; 
              b) assegnazione  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
          iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole  di
          specializzazione per le professioni forensi,  delle  scuole
          di  specializzazione  per  gli  insegnanti   della   scuola
          secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca,  di  assegni
          per l'incentivazione delle attivita'  di  tutorato  di  cui
          all'articolo 13 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,
          nonche'    per    le    attivita'    didattico-integrative,
          propedeutiche e di recupero; 
              c)  promozione  di  corsi  di  dottorato  di   ricerca,
          inseriti   in   reti   nazionali   ed   internazionali   di
          collaborazione interuniversitaria, coerenti  con  le  linee
          strategiche del Programma nazionale per la ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
          204; 
              d)  finanziamento  di  assegni  di   ricerca   di   cui
          all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449; 
              e) incentivazione per le iscrizioni a corsi  di  studio
          inerenti ad  aree  disciplinari  di  particolare  interesse
          nazionale e comunitario." 
              - Il testo  della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,
          recante   "Norme   in   materia   di   borse   di    studio
          universitarie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  14
          dicembre 1989, n. 291. 
              - Il testo della legge 29 luglio 1991, n.  243  recante
          "Universita'  non  statali  legalmente  riconosciute",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 1991, n. 183. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13,  comma  12,
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  recante
          "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni"
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza
          e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche. 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della Commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori
          universitari, sono collocati in aspettativa senza  assegni.
          (5) (6) (7) 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui   all'articolo   7   in   termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti (10) 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR)  nel  rispetto  dei  principi   generali   di   cui
          all'articolo 3 e in  conformita'  ai  poteri  di  indirizzo
          della Commissione di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  142,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
          urgenti in materia tributaria e  finanziaria",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione. 
              (omissis) 
              142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da
          138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro  annui,
          si provvede utilizzando le risorse finanziarie  riguardanti
          il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la  quota
          rimanente,      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5,  comma
          1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              (omissis" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.   537,   recante
          "Interventi correttivi di finanza pubblica": 
              "Art. 5. Universita'. 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382,  e
          della spesa per le attivita' previste dalla  L.  28  giugno
          1977, n. 394. 
              b) - c) (omissis)". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204,   recante
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
              "Art. 7. Competenze del MURST. 
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977,  n.  951,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge
          31  maggio  1995,  n.   233;   all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549   ,   gia'   concessi   ai   sensi
          dell'articolo 11, terzo comma, lettera d),  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio  1999,
          i contributi all'Istituto nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM),  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni.  Il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'articolo  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286": 
              "Art. 12. Organizzazione e risorse. 
              (omissis). 
              7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di  cui
          al comma 4, lettera e), alla gestione delle  spese  per  il
          proprio  funzionamento  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione
          della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2,  comma
          142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il
          Ministro, sentita la CRUI, puo' riservare  annualmente  per
          l'Agenzia ulteriori risorse, a  valere  sul  fondo  per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per  gli  enti
          di ricerca di cui all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  in  relazione  alle
          esigenze della stessa  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita' istituzionali di valutazione". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  12,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'articolo  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006,  n.  286",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. Organizzazione e risorse. 
              1.  Per  lo  svolgimento   delle   proprie   attivita',
          l'Agenzia  e'  organizzata  in  una  struttura  direzionale
          generale, articolata in 3 aree, delle quali una  svolge  le
          attivita'  amministrativo-contabili  dell'Agenzia,  e   due
          svolgono le attivita' di valutazione, secondo  le  seguenti
          due linee operative: 
              a)  valutazione  delle   universita'   (istituzioni   e
          attivita' di formazione); 
              b) valutazione  della  ricerca  (enti  e  attivita'  di
          ricerca, compresa quella universitaria). 
              2. Con riferimento a quanto  previsto  dall'articolo  8
          del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  alla
          struttura direzionale generale e' preposto il Direttore  di
          cui all'articolo 10;  all'area  amministrativo-contabile  e
          alle aree di valutazione sono  preposti  tre  dirigenti  di
          seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area. 
              3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia  e'
          stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante
          del presente regolamento. La  predetta  dotazione  organica
          puo'  essere  modificata  con  decreto   ministeriale,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  su  proposta  del  Consiglio  direttivo  in
          relazione alle esigenze operative  dell'Agenzia,  anche  in
          relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti  delle
          disponibilita' finanziarie della stessa. 
              4.  Il  Consiglio   direttivo   dispone   la   graduale
          attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima
          applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento,
          adotta uno o piu' regolamenti concernenti: 
              a) la definizione dei compiti  delle  aree  di  cui  al
          comma 1 e l'organizzazione dei rapporti  operativi  tra  il
          Presidente e i componenti del Consiglio  direttivo  con  la
          struttura direzionale e le relative aree; 
              b) i profili funzionali del personale non dirigenziale,
          entro i limiti indicati nell'Allegato A; 
              c) il trattamento giuridico ed economico del  personale
          di cui all'Allegato A, in conformita' con  quanto  previsto
          dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le  modalita'
          e procedure di copertura dei posti della  pianta  organica,
          mediante il ricorso alle procedure  di  mobilita'  previste
          dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme
          di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 (2 
              d) la stipula, con il relativo  trattamento  economico,
          ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  dei
          contratti  con  esperti   della   valutazione,   che   sono
          conferiti, previa delibera  del  Consiglio  direttivo,  dal
          Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei  settori  di
          competenza   dell'Agenzia   nei   limiti   delle    risorse
          finanziarie  disponibili  nel   bilancio   dell'Agenzia   a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              e) l'amministrazione e la contabilita', anche in deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e
          comunque nel rispetto dei relativi principi; 
              f) le regole deontologiche che  devono  essere  seguite
          nelle attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e
          dai soggetti di cui alla lettera d). 
              5. I regolamenti di cui al comma  4,  ad  eccezione  di
          quelli di cui alle lettere a) ed  f),  sono  approvati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il  Ministero   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  entro  il  termine   di
          sessanta giorni dalla loro ricezione. 
              6.  In  via  di   prima   applicazione   del   presente
          regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro  mesi,
          gli  incarichi  dirigenziali   di   seconda   fascia   sono
          conferiti, previa delibera  del  Consiglio  direttivo,  dal
          Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto
          previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. 
              7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di  cui
          al comma 4, lettera e), alla gestione delle  spese  per  il
          proprio  funzionamento  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione
          della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2,  comma
          142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il
          Ministro, sentita la CRUI, puo' riservare  annualmente  per
          l'Agenzia ulteriori risorse, a  valere  sul  fondo  per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per  gli  enti
          di ricerca di cui all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  in  relazione  alle
          esigenze della stessa  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita' istituzionali di valutazione."