(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 60)
 
                               Art. 60 
 
                        (Audizioni personali) 
 
 
  1.  Il  pubblico  ministero  puo'  disporre  con  decreto  motivato
l'audizione di soggetti informati,  al  fine  di  acquisire  elementi
utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e  alla  individuazione  delle
personali responsabilita'. 
 
 
  2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel
luogo in cui sara' esperita l'audizione personale,  con  l'avvertenza
della facolta' di farsi assistere da  un  difensore  di  fiducia.  Si
applica l'articolo 249 del codice di procedura civile. 
 
 
  3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate  a  cura  di  un
funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di
cui al comma 1 dell'articolo 56. 
 
 
  4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di  presentarsi
al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e
di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere
obbligato a deporre su fatti dai  quali  potrebbe  emergere  una  sua
responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito  che  se  intende
rispondere ha  facolta'  di  essere  assistito  da  un  difensore  di
fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione  che
e' rinviata a nuova data. 
 
 
  5. Ai soggetti che non aderiscono senza  giustificato  motivo  alla
convocazione  del  pubblico  ministero  e'  applicata  una   sanzione
pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.