Art. 60 (Audizioni personali) 1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita'. 2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile. 3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56. 4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che e' rinviata a nuova data. 5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.