Art. 60 
 
 
Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo  36,  comma  2,
lettera a)"; 
      2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro"; 
    b) al comma 4: 
      1) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari  o  inferiore  a  2.000.000  di  euro,  quando
l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla  base
del  progetto  esecutivo;  in  tali  ipotesi,  qualora  la   stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa  ha  l'obbligo
di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;"; 
      2) alla lettera c),  le  parole:  "di  importo  inferiore  alla
soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle  seguenti:  "di
importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le  forniture  di
importo pari o superiore a 40.000 euro e  sino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35 solo se"; 
    c) al comma 6, alle lettere c) e d), e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente segno: ";"; 
    d) al comma  8,  la  parola:  "prevedendo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "anche prevedendo"; 
    e) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  ad  esclusione
delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi   di   natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni  appaltanti,  relativamente  ai  costi  della
manodopera,  prima  dell'aggiudicazione  procedono  a  verificare  il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."; 
    f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare  l'effettiva
individuazione del miglior rapporto  qualita'/prezzo,  valorizza  gli
elementi  qualitativi  dell'offerta  e  individua  criteri  tali   da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento."; 
    g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola:  "legalita'"  sono
inserite le seguenti: "e di  impresa"  e  al  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti
da filiera corta o a chilometro zero"; 
    h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole:  "e  sono
collegate" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ".  Le  varianti  sono
comunque collegate"; 
    i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso  di
appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma  3,  le  stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio  per  l'offerta  di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo  a
base d'asta.". 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta  l'art.  95  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). - 1.
          I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla  stazione
          appaltante un potere  di  scelta  illimitata  dell'offerta.
          Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una   concorrenza
          effettiva e sono accompagnati da specifiche che  consentono
          l'efficace  verifica  delle  informazioni   fornite   dagli
          offerenti al fine di valutare il grado  di  soddisfacimento
          dei criteri di aggiudicazione delle  offerte.  Le  stazioni
          appaltanti verificano l'accuratezza  delle  informazioni  e
          delle prove fornite dagli offerenti. 
              2.   Fatte   salve   le    disposizioni    legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'articolo 96. 
              3.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti  all'articolo  50,  comma  1,  fatti   salvi   gli
          affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
                b) i contratti relativi all'affidamento  dei  servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
              4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
              a) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  36,
          comma 2, lettera  d),  per  i  lavori  di  importo  pari  o
          inferiore a 2.000.000 di  euro,  quando  l'affidamento  dei
          lavori avviene con  procedure  ordinarie,  sulla  base  del
          progetto esecutivo; in tali ipotesi,  qualora  la  stazione
          appaltante applichi l'esclusione automatica, la  stessa  ha
          l'obbligo di ricorrere alle procedure di  cui  all'articolo
          97, commi 2 e 8; 
                b) per i servizi e le forniture  con  caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato; 
                c) per i servizi e le forniture  di  importo  fino  a
          40.000 euro, nonche'  per  i  servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000 euro e sino  alla  soglia
          di cui all'articolo 35 solo se  caratterizzati  da  elevata
          ripetitivita',  fatta  eccezione  per  quelli  di  notevole
          contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
              5.    Le    stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
              6. I  documenti  di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                a)  la  qualita',  che  comprende   pregio   tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                b) il possesso di un marchio  di  qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                c) il costo di  utilizzazione  e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
          serra  associate  alle  attivita'  dell'azienda   calcolate
          secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione  n.
          2013/179/UE della Commissione del 9 aprile  2013,  relativa
          all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare  le
          prestazioni ambientali nel corso  del  ciclo  di  vita  dei
          prodotti e delle organizzazioni; 
                e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
          personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,  qualora
          la  qualita'   del   personale   incaricato   possa   avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                f) il servizio successivo alla vendita  e  assistenza
          tecnica; 
                g)  le  condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
              7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di  cui
          alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere  la
          forma di un prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli
          operatori economici competeranno solo  in  base  a  criteri
          qualitativi. 
              8. I documenti di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
              9.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
              10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare  i
          propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri   aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti  ai  sensi  dell'articolo
          36,  comma  2,  lettera   a).   Le   stazioni   appaltanti,
          relativamente   ai   costi    della    manodopera,    prima
          dell'aggiudicazione procedono a verificare il  rispetto  di
          quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
              10-bis. La stazione appaltante, al fine  di  assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A
          tal  fine,  la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  30
          per cento. 
              11.  I  criteri  di  aggiudicazione  sono   considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
              12. Le stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
              13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione  europea
          e  con  i  principi  di   parita'   di   trattamento,   non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
              14. Per quanto concerne i  criteri  di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                a)  le  stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le varianti ;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni   appaltanti   che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti 
                c) solo  le  varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                d) nelle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
              14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il  criterio
          di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non  possono
          attribuire  alcun  punteggio   per   l'offerta   di   opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
              15.  Ogni   variazione   che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di
          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
          soglia di anomalia delle offerte.