Art. 61 
                  (Utilizzazione di dati pubblici) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati  personali  provenienti  da  archivi,  registri,
elenchi,  atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti  pubblici,   anche
individuando  i  casi  in  cui  deve  essere  indicata  la  fonte  di
acquisizione  dei  dati  e  prevedendo   garanzie   appropriate   per
l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo  presente
quanto previsto dalla  Raccomandazione  n.  R  (91)10  del  Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11. 
   2. Agli effetti  dell'applicazione  del  presente  codice  i  dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o  ad  un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e  privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2  e  3,  anche  mediante
reti di comunicazione elettronica. Puo'  essere  altresi'  menzionata
l'esistenza di provvedimenti che  dispongono  la  sospensione  o  che
incidono sull'esercizio della professione. 
   3. L'ordine o  collegio  professionale  puo',  a  richiesta  della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i  dati  di
cui al comma 2 con ulteriori  dati  pertinenti  e  non  eccedenti  in
relazione all'attivita' professionale. 
   4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio  professionale
puo' altresi' fornire a terzi notizie  o  informazioni  relative,  in
particolare, a speciali qualificazioni professionali  non  menzionate
nell'albo, ovvero alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart. 
 
          Nota all'art. 61:
              - La Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa
          reca  disposizioni  sulla  comunicazione  a  terzi  di dati
          personali detenuti da organismi pubblici.