Art. 61. 
              Delocalizzazione dei registri informatici 
 
  1. Fermo restando il termine di cui all'articolo  40,  comma  4,  i
pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati  su
supporti informatici in conformita' alle  disposizioni  del  presente
codice, secondo le regole tecniche stabilite  dall'articolo  71,  nel
rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti  registri  possono  essere  conservati
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.