Art. 61 
 
          Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica 
                        e tecnologica (FIRST) 
 
  1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli  investimenti  in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo  1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo  per  gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a  operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri  e  per
gli  interventi,  anche  di   natura   non   rotativa,   cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. 
  2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti  di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta  e  accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.