(Convenzione - art. 61)
                            Articolo 61. 
 Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione 
 
  1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di dare  esecuzione  ad
un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale
impossibilita'  risulti   dalla   sparizione   o   dalla   definitiva
distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del  trattato
in questione. Quando l'impossibilita' e' temporanea essa puo'  essere
invocata soltanto  come  motivo  per  sospendere  l'applicazione  del
trattato. 
  2. L'impossibilita' di dare esecuzione  ad  un  trattato  non  puo'
essere invocata da una parte come motivo per porre fine al  trattato,
per  ritirarsene   o   per   sospenderne   l'applicazione   se   tale
impossibilita' deriva da una violazione commessa dalla parte  che  la
invoca, sia di un obbligo del trattato  che  di  ogni  altro  obbligo
internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.