Art. 61.
       Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle
                 societa' nel registro delle imprese
           e per l'attribuzione del numero di partita IVA
   1.  Gli  articoli  4,  75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641 (a) , come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21  agosto  1992,
sono sostituiti dai seguenti:
 
=====================================================================
Art.     Indicazioni degli           Ammontare             Note
       atti soggetti a tassa        delle tasse
                                      in lire
_____________________________________________________________________
4 1. Iscrizioni nel registro
     delle  imprese relative a
     societa'  nazionali  e  a
     societa' estere aventi la
     sede  legale  o l'oggetto
     principale nel territorio
     dello   Stato   (articoli
     2188,  2200,  2296, 2315,
     2330, 2464, 2475, 2505  e
     2507  del  codice civile;
     articolo 3  del  decreto-
     legge  19  dicembre 1984,
     n. 853,  convertito,  con
     modificazioni,      dalla
     legge 17  febbraio  1985,
     n.   17,   e   successive
     modificazioni):
     a) atto costitutivo
                               500.000
     b) altri atti sociali
        soggetti ad iscrizione
        in      base      alle
        disposizioni       del
        codice civile
                               250.000
2. Iscrizioni nel registro
   delle  imprese  relative  a
   societa'  estere  con  sede
   secondaria  nel  territorio
   dello Stato, a imprenditori
   individuali, a consorzi  ed
   altri   enti   pubblici   e
   privati   con    o    senza
   personalita'      giuridica
   diversi   dalle    societa'
   (articoli 2188, 2195, 2196,
   2197, 2201, 2506 e 2612 del
   codice civile)
                               250.000
                                               1. Fino all'attuazione
                                             del    registro    delle
                                             imprese, le tasse  rela-
                                             tive   alle   iscrizioni
                                             degli  atti  costitutivi
                                             di   societa'   e   alle
                                             iscrizioni      previste
                                             dagli    articoli    del
                                             codice  civile  indicati
                                             nel  comma 2 sono dovute
                                             per  le   corrispondenti
                                             iscrizioni  nei registri
                                             di    cancelleria    dei
                                             tribunali   da  eseguire
                                             secondo le  disposizioni
                                             per   l'attuazione   del
                                             codice civile  (articoli
                                             100 e 108).
                                               2.  Le  tasse non sono
                                             dovute  dalle   societa'
                                             cooperative,   di  mutua
                                             assicurazione e di mutuo
                                             soccorso, dalle societa'
                                             sportive     di      cui
                                             all'articolo   10  della
                                             legge 23 marzo 1981,  n.
                                             91,  e dalle societa' di
                                             ogni   tipo   che    non
                                             svolgono       attivita'
                                             commerciali i  cui  beni
                                             immobili sono totalmente
                                             destinati           allo
                                             svolgimento        delle
                                             attivita'  politiche dei
                                             partiti    rappresentati
                                             nelle          assemblee
                                             nazionali  e  regionali,
                                             delle          attivita'
                                             culturali,   ricreative,
                                             sportive   ed  educative
                                             dei circoli aderenti  ad
                                             organizzazioni nazionali
                                             legalmente riconosciute,
                                             delle          attivita'
                                             sindacali dei  sindacati
                                             rappresentati        nel
                                             Consiglio      nazionale
                                             dell'economia    e   del
                                             lavoro. Il  deposito  di
                                             atti  non  si  considera
                                             soggetto   alla    tassa
                                             quando e' effettuato per
                                             finalita'  diverse dalla
                                             iscrizione.    Tra   gli
                                             atti  sociali soggetti a
                                             tassa non  si  intendono
                                             compresi i trasferimenti
                                             delle  quote  sociali di
                                             cui agli articoli 2479 e
                                             2479-bis   del    codice
                                             civile  ne'  gli elenchi
                                             dei  soci  depositati  a
                                             norma   degli   articoli
                                             2435,  ultimo  comma,  e
                                             2493 del codice civile.
75 1. Iscrizione nel registro
     dei   concessionari   del
     servizio  di  riscossione
     dei  tributi (articolo 11
     del      decreto      del
     Presidente          della
     Repubblica   28   gennaio
     1988,  n.  43; articolo 4
     del decreto del  Ministro
     delle  finanze 5 dicembre
     1989) nonche' negli  albi
     nazionali per la gestione
     dei       servizi      di
     riscossione  dei  tributi
     regionali,  provinciali e
     comunali:
                                          1. La somma correlata  alla
                                        popolazione  di  ogni  ambito
                                        territoriale  e'  dovuta   in
                                        aggiunta alla quota fissa.
 a) per l'iscrizione:
        1) quota fissa
                               120.000
        2) per ogni ambito
           territoriale avente
           una     popolazione
           residente  compresa
           tra     50.000    e
           100.000 abitanti
                               500.000
        3) per ogni ambito
           territoriale avente
           una     popolazione
           residente  compresa
           tra    100.001    e
           500.000 abitanti
                              1.000.000
        4) per ogni ambito
           territoriale avente
           una     popolazione
           residente  compresa
           tra    500.001    e
           1.000.000        di
           abitanti
                              2.000.000
        5) per ogni ambito
           territoriale avente
           una     popolazione
           residente con oltre
           1.000.000        di
           abitanti
                              4.000.000
         b) annuale
                          la stessa di cui
                           alla lettera a)
2. Iscrizione nell'albo
   nazionale   dei  collettori
   (articolo  91  del   citato
   decreto    del   Presidente
   della Repubblica n. 43  del
   1988;  decreto del Ministro
   delle  finanze  5  dicembre
   1989):
         a) per l'iscrizione
                               120.000
         b) annuale
                               120.000
80 1. Licenza o documento
     sostitutivo per l'impiego
     di        apparecchiature
     terminali per il servizio
     radiomobile      pubblico
     terrestre              di
     comunicazione  (art.  318
     del      decreto      del
     Presidente          della
     Repubblica 29 marzo 1973,
     n.   156;   art.   3  del
     decreto-legge  13  maggio
     1991, n. 151, convertito,
     con modificazioni,  dalla
     legge  12 luglio 1991, n.
     202; decreto del Ministro
     delle   poste   e   delle
     telecomunicazioni      23
     aprile  1993);  per  ogni
     mese di utenza:
      a) utenze residenziali
                               10.000
        b) utenze affari
                               25.000
 
                                               1. La tassa e' dovuta,
                                             con    riferimento    al
                                             numero di mesi di utenza
                                             considerati in  ciascuna
                                             bolletta, congiuntamente
                                             al       canone       di
                                             abbonamento.
                                               2. Le  modalita'  e  i
                                             termini   di  versamento
                                             all'erario  delle  tasse
                                             riscosse             dal
                                             concessionario       del
                                             servizio  sono stabiliti
                                             con decreto del Ministro
                                             delle    finanze,     di
                                             concerto con il Ministro
                                             delle   poste   e  delle
                                             telecomunicazioni.
                                               3.  La  tassa  non  e'
                                             dovuta  per le licenze o
                                             i documenti  sostitutivi
                                             intestati  ad invalidi a
                                             seguito    di    perdita
                                             anatomica  o  funzionale
                                             di  entrambi  gli   arti
                                             inferiori  nonche' a non
                                             vedenti.   L'invalidita'
                                             deve   essere  attestata
                                             dalla competente  unita'
                                             sanitaria  locale  e  la
                                             relativa  certificazione
                                             prodotta              al
                                             concessionario       del
                                             servizio  all'atto della
                                             stipulazione
                                             dell'abbonamento.
88 1. Attribuzione del numero
      di partita IVA (art.  35
      del      decreto     del
      Presidente         della
      Repubblica   26  ottobre
      1972, n. 633):
      a) alle societa' di ogni
         tipo   e   agli  enti
         pubblici  e   privati
         con      o      senza
         personalita'
         giuridica,    diversi
         dalle       societa',
         aventi  per   oggetto
         esclusivo           o
         principale  attivita'
         commerciali         o
         agricole nonche' alle
         associazioni
         costituite da persone
         fisiche           per
         l'esercizio  in forma
         associata di  arti  e
         professioni;
         -      tassa      per
         l'attribuzione      e
         annuale
                               250.000
      b) ai soggetti diversi
         da   quelli  indicati
         alla lettera a):
         -      tassa      per
         l'attribuzione      e
         annuale
                               100.000
                                               1.  La  tassa  non  e'
                                             dovuta,              per
                                             l'attribuzione       del
                                             numero di partita IVA ai
                                             soggetti non residenti e
                                             senza            stabile
                                             organizzazione       nel
                                             territorio dello Stato e
                                             agli  enti, associazioni
                                             ed altre  organizzazioni
                                             di  cui  all'articolo 4,
                                             quarto    comma,     del
                                             decreto  del  Presidente
                                             della   Repubblica    26
                                             ottobre  1972,  n.  633,
                                             non   soggetti   passivi
                                             agli             effetti
                                             dell'imposta sul  valore
                                             aggiunto,  in  relazione
                                             agli            acquisti
                                             intracomunitari
                                             effettuati.
                                               2.    La   tassa   per
                                             l'attribuzione      deve
                                             essere    pagata   prima
                                             della      presentazione
                                             della  dichiarazione  di
                                             inizio   dell'attivita';
                                             quella    annuale    nel
                                             termine stabilito per la
                                             presentazione      della
                                             dichiarazione        IVA
                                             relativa all'anno solare
                                             precedente. Gli  estremi
                                             dell'attestazione     di
                                             versamento  della  tassa
                                             per  l'attribuzione e di
                                             quella  annuale   devono
                                             essere   indicati  nelle
                                             rispettive
                                             dichiarazioni:  in  caso
                                             di  esonero dall'obbligo
                                             di  presentazione  della
                                             dichiarazione    annuale
                                             deve   essere   prodotta
                                             all'ufficio          IVA
                                             competente         anche
                                             mediante    raccomandata
                                             nel  termine   stabilito
                                             per   la   presentazione
                                             della      dichiarazione
                                             stessa.  Per  la mancata
                                             indicazione        degli
                                             estremi
                                             dell'attestazione     di
                                             versamento  e   per   la
                                             mancata     o    tardiva
                                             produzione della  stessa
                                             si       applica      la
                                             soprattassa  in   misura
                                             pari   a   quella  della
                                             tassa.
                                               3.  La  tassa  annuale
                                             non  e'  piu'  dovuta  a
                                             partire dall'anno solare
                                             successivo a  quello  in
                                             cui      e'      cessata
                                             l'attivita' a condizione
                                             che     la      relativa
                                             dichiarazione  sia stata
                                             presentata entro  il  31
                                             dicembre  ovvero,  se la
                                             cessazione  e'  avvenuta
                                             in  tale  mese, entro il
                                             31 gennaio successivo.
                                               4.  Gli  imprenditori,
                                             le societa' e  gli  enti
                                             sono           esonerati
                                             dall'obbligo          di
                                             pagamento   della  tassa
                                             annuale,    a    partire
                                             dall'anno         solare
                                             successivo a  quello  in
                                             cui e' stato adottato il
                                             relativo   provvedimento
                                             giurisdizionale        o
                                             amministrativo,  durante
                                             la     procedura      di
                                             fallimento,           di
                                             concordato   preventivo,
                                             di  liquidazione  coatta
                                             amministrativa   o    di
                                             amministrazione
                                             straordinaria  di cui al
                                             decreto-legge 30 gennaio
                                             1979, n. 26, convertito,
                                             con modificazioni, dalla
                                             legge 3 aprile 1979,  n.
                                             95;  per  le  societa' e
                                             gli enti l'esonero  com-
                                             pete  anche  durante  la
                                             liquidazione  ordinaria,
                                             a    partire   dall'anno
                                             solare   successivo    a
                                             quello   di  nomina  dei
                                             liquidatori.
  2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura  maggiore  di  quelle
stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
11  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359 (b), possono  essere  richieste  all'ufficio  del
registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.
  3. I  maggiori  versamenti  effettuati  a  titolo  di  tassa  sulle
concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11
luglio  1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359 (b)  ,  rispetto  al  disposto  del  decreto  del
Ministro  delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del  21  agosto  1992
(c)  ,  possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del
versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.
_________________
   (a) Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca  la  disciplina  delle
tasse  sulle  concessioni  governative.  Si  riporta  il testo ovvero
l'argomento delle disposizioni richiamate negli articoli 4, 75, 80  e
88 della tariffa annessa al decreto, qui sostituiti:
    - Articoli del codice civile richiamati:
   "Art.  2188  (Registro delle imprese) . - E' istituito il registro
delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
   Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio  del registro delle imprese
sotto  la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal  presidente  del
tribunale.
   Il registro e' pubblico".
   "Art.  2195  (Imprenditori  soggetti  a  registrazione)  .  - Sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle  imprese  gli
imprenditori che esercitano:
    1) un'attivita' industriale, diretta alla produzione di beni o di
servizi;
    2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
    3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
    5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
   Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e
alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a
tutte  le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano".
   "Art. 2196 (Iscrizione  dell'impresa)  .  -  Entro  trenta  giorni
dall'inizio  dell'impresa  l'imprenditore  che  esercita un'attivita'
commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
    1) il cognome e il nome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza;
    2) la ditta;
    3) l'oggetto dell'impresa;
    4) la sede dell'impresa;
    5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
   All'atto  della  richiesta  l'imprenditore  deve depositare la sua
firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
   L'imprenditore   deve   inoltre   chiedere   l'iscrizione    delle
modificazioni  relative  agli  elementi suindicati e della cessazione
dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o
la cessazione si verificano".
   "Art. 2197 (Sedi secondarie) . - L'imprenditore che istituisce nel
territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile
deve, entro trenta giorni,  chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del
registro   delle  imprese  del  luogo  dove  e'  la  sede  principale
dell'impresa.
   Nello stesso termine la richiesta dev'essere fatta all'ufficio del
luogo nel quale e' istituita la sede secondaria,  indicando  altresi'
la  sede  principale,  e  il  cognome  e  il  nome del rappresentante
preposto alla sede  secondaria.  Il  rappresentante  deve  depositare
presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.
   La    disposizione    del   secondo   comma   si   applica   anche
all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.
   L'imprenditore che istituisce sedi secondarie  con  rappresentanza
stabile  all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si  trova  la  sede
principale".
   "Art.    2200   (Societa')   .   -   Sono   soggette   all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle  imprese  le  societa'  costituite
secondo  uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e
le  societa'  cooperative,  anche  se  non  esercitano   un'attivita'
commerciale.
   L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata
dalle disposizioni dei titoli V e VI".
   "Art.  2201  (Enti  pubblici)  . - Gli enti pubblici che hanno per
oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese".
   "Art. 2296 (Pubblicazione) . - L'atto costitutivo della  societa',
con   sottoscrizione   autenticata   dei   contraenti,  o  una  copia
autenticata di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico,
deve entro trenta giorni essere depositato per la iscrizione, a  cura
degli  amministratori,  presso  l'ufficio  del registro delle imprese
nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
   Se gli amministratori  non  provvedono  al  deposito  nel  termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese
della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
   Se  la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad
eseguire il deposito anche il notaio".
   "Art. 2315 (Norme applicabili) . - Alla  societa'  in  accomandita
semplice  si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome
collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti".
   "Art. 2330 (Deposito  dell'atto  costitutivo  e  iscrizione  della
societa')  .  -  Il  notaio  che  ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del  registro  delle
imprese  nella  cui  circoscrizione  e'  stabilita  la  sede sociale,
allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in
danaro e, per i conferimenti di beni  in  natura  o  di  crediti,  la
relazione   indicata   nell'articolo   2343,   nonche'  le  eventuali
autorizzazioni richieste per la costituzione della societa'.
   Se il notaio o  gli  amministratori  non  provvedono  al  deposito
dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma
precedente,  ciascun  socio puo' provvedervi a spese della societa' o
far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
   Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni  stabilite
dalla  legge per la costituzione della societa' e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione della societa' nel registro.
   Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla  Corte
d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
   Se  la  societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo
2299".
  "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio) .  -  Entro  trenta  giorni
dall'approvazione  una  copia del bilancio, corredata dalla relazione
sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal  verbale
di   approvazione   dell'assemblea,   deve   essere   a   cura  degli
amministratori,  depositata  presso  l'ufficio  del  registro   delle
imprese.  Dell'avvenuto  deposito  deve  essere  fatta  menzione  nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni  e  a  responsabilita'
limitata".
   "Art.  2464  (Norme  applicabili) . - Alla societa' in accomandita
per azioni sono applicabili  le  norme  relative  alla  societa'  per
azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti".
   "Art.  2475  (Costituzione)  .  - La societa' deve costituirsi per
atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:
    1) il cognome e il nome, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
    2)  la  denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
    3) l'oggetto sociale;
    4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
    5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni
e dei crediti conferiti;
    6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
    7) il numero, il cognome ed il nome,  la  data  ed  il  luogo  di
nascita  degli  amministratori  e  i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della societa';
    8) il numero, il cognome ed il nome,  la  data  ed  il  luogo  di
nascita  dei  componenti  del  collegio  sindacale, nei casi previsti
dall'art. 2488;
    9) la durata della societa';
    10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per  la
costituzione poste a carico della societa'.
   Si   applicano   alla   societa'  a  responsabilita'  limitata  le
disposizioni degli articoli 2328, ultimo  comma,  2329,  2330,  2330-
bis, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341".
   "Art.   2479  (Trasferimento  della  quota)  .  -  Le  quote  sono
trasferibili per atto tra vivi e per successione a  causa  di  morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
   Il  trasferimento  delle  quote ha effetto di fronte alla societa'
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
   L'iscrizione  del  trasferimento  puo'  aver  luogo  su  richiesta
dell'alienante  o  dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui
risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei
soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da
un amministratore".
   "Art. 2479-bis (Pubblicita' dei trasferimenti a causa di morte)  .
- Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono  verso  presentazione  della  documentazione  richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti  in
materia  di  societa'  per  azioni.  Il  deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario".
   "Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio) . - Il bilancio  approvato
dall'assemblea  deve  essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese a norma dell'art. 2435".
   "Art. 2505 (Societa' costituite all'estero con sede nel territorio
dello Stato) . - Le societa' costituite all'estero,  le  quali  hanno
nel  territorio  dello  Stato  la  sede  dell'amministrazione  ovvero
l'oggetto  principale  dell'impresa,  sono  soggette,  anche  per   i
requisiti di validita' dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni
della legge italiana".
  "Art.  2506  (Societa'  estere  con  sede secondaria nel territorio
dello  Stato).  -  Le  societa'  costituite  all'estero,   le   quali
stabiliscono  nel  territorio  dello Stato una o piu' sedi secondarie
con rappresentanza stabile, sono soggette, per  ciascuna  sede,  alle
disposizioni  della  legge  italiana  riguardanti  il  deposito  e la
iscrizione dell'atto costitutivo nel  registro  delle  imprese  e  la
pubblicita'  del  bilancio,  e  devono pubblicare, nei modi stessi, i
cognomi e i nomi  delle  persone  che  rappresentano  stabilmente  la
societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme
autografe.
   Esse   sono   altresi'  soggette,  per  quanto  riguarda  le  sedi
secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o
che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni".
   "Art. 2507 (Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali) .
- Le societa' costituite all'estero, che  sono  di  tipo  diverso  da
quelli  regolati  in  questo  codice,  sono soggette alle norme della
societa' per azioni, per cio'  che  riguarda  gli  obblighi  relativi
all'iscrizione  degli  atti  sociali  nel registro delle imprese e la
responsabilita' degli amministratori".
   "Art. 2612 (Iscrizione nel registro  delle  imprese)  .  -  Se  il
contratto  prevede  l'istituzione  di un ufficio destinato a svolgere
un'attivita' con i terzi, un estratto  del  contratto  deve,  a  cura
degli  amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere
depositato per  l'iscrizione  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.
   L'estratto deve indicare:
    1)   la  denominazione  e  l'oggetto  del  consorzio  e  la  sede
dell'ufficio;
    2) il cognome e il nome dei consorziati;
    3) la durata del consorzio;
    4)  le  persone  a  cui  vengono  attribuite  la  presidenza,  la
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
    5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative
alla liquidazione.
   Del  pari  devono  essere  iscritte  nel registro delle imprese le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati".
    - Art. 3 del D.L. 19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  recante:
"Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di  imposta
sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria",
limitatamente  al  comma 18: "La tassa di concessione governativa per
l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura  di
lire  cinque  milioni per le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata
e di lire centomila per le societa' di altro tipo.  Sono  escluse  le
societa'  cooperative,  le societa' di mutuo soccorso, le societa' di
cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981,  n.  91,  e  le  societa',
sotto   qualsiasi   forma  costituite,  che  non  svolgano  attivita'
commerciali e i cui beni immobili  siano  totalmente  destinati  allo
svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle
Assemblee   nazionali   e   regionali,   delle  attivita'  culturali,
ricreative,  sportive   ed   educative   di   circoli   aderenti   ad
organizzazioni  nazionali  legalmente  riconosciute,  delle attivita'
sindacali  dei  sindacati  rappresentati  nel   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro".
    -  Art.  10  della  legge  23 marzo 1981, n. 91, recante norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti:
   "Art. 10 (Costituzione  e  affiliazione)  .  -  Possono  stipulare
contratti con atleti professionisti solo societa' sportive costituite
nella  forma  di  societa' per azioni o di societa' a responsabilita'
limitata.
   L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano  interamente
reinvestiti   nella   societa'   per   il   perseguimento   esclusivo
dell'attivita' sportiva.
   Prima  di  procedere  al  deposito  dell'atto costitutivo, a norma
dell'art.  2330  del  codice  civile,  la  societa'   deve   ottenere
l'affiliazione  da  una  o  da  piu'  federazioni  sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
   Gli  effetti  derivanti  dall'affiliazione  restano  sospesi  fino
all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.
   L'atto   costitutivo   puo'   sottoporre   a  speciali  condizioni
l'alienazione delle azioni o delle quote.
   L'affiliazione puo' essere  revocata  dalla  federazione  sportiva
nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
   La   revoca   dell'affiliazione   determina   l'inibizione   dello
svolgimento dell'attivita' sportiva.
   Avverso le  decisioni  della  federazione  sportiva  nazionale  e'
ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del CONI, che si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso".
    - Articoli 11 e 91 del D.P.R. 28 gennaio 1988,  n.  43,  recante:
"Istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi  dell'art.  1,
comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657":
   "Art.  11  (Iscrizione  nel  registro)  .  -  1. Nei trenta giorni
successivi alla  comunicazione  del  decreto  di  conferimento  della
concessione i concessionari, a pena di decadenza devono richiedere al
servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'art. 10.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  indicati la
documentazione da produrre  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro,
nonche'  i  termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei
concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione".
   "Art. 91 (Collettore). - 1. Il concessionario deve nominare, sotto
la  propria  responsabilita',  uno   o   piu'   collettori   che   lo
rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di
riscossione   e  nelle  operazioni  di  pertinenza  del  servizio  di
tesoreria; nei  rapporti  con  gli  enti  interessati  il  potere  di
rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.
   2.  Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei
giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura.
   3. Possono essere nominati collettori gli iscritti  nell'albo  dei
collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi-
cate nel comma 3 dell'art. 31".
    -  Art.  4  del  D.M.  5 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 20  gennaio  1990,  recante:  "Indicazione  della
documentazione  da  produrre  ai  fini  della iscrizione nel registro
delle aziende concessionarie, nonche'  termini  e  modalita'  per  la
comunicazione,   da  parte  dei  concessionari,  di  ogni  variazione
attinente alla gestione": "Art. 4. - L'iscrizione nel registro  delle
aziende   concessionarie  ha  luogo  su  richiesta  presentata  dagli
interessati al servizio centrale. Alla domanda deve  essere  allegata
la  prova  del  pagamento  della  tassa  di  concessione  governativa
prescritta.
   La richiesta deve essere corredata:
    1) per le aziende e gli istituti di credito  e  per  le  speciali
sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito:
      a) dall'autorizzazione del servizio di vigilanza sulle suddette
aziende  ed  istituti  di  credito  all'assunzione  della gestione in
concessione del servizio di riscossione,  ovvero  dalla  copia  della
richiesta  di autorizzazione con dichiarazione di intervenuto assenso
per decorrenza dei termini;
      b)  dal  certificato  della cancelleria del tribunale dal quale
risulti  l'indicazione  della  persona  fisica  che  ha   la   legale
rappresentanza  ed  e'  autorizzata a compiere gli atti inerenti alla
concessione;
      c) dall'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci;
    2) per le casse rurali ed artigiane: oltre che dai  documenti  di
cui  alle  precedenti lettere a) e b), anche da una copia autenticata
dello stato patrimoniale;
    3) per le societa' per azioni:
      a) da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
      b) da un certificato della cancelleria del tribunale competente
da cui risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione,
fallimento o concordato;
      c)  da  copia   autenticata   dell'atto   dal   quale   risulti
l'indicazione   del   legale   rappresentante,   nonche'  dall'elenco
nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei soci;
    4) per le societa' cooperative: oltre che dai documenti di cui al
precedente n. 1), lettere a) e b), anche da un certificato rilasciato
dalla prefettura competente, da cui risulti alla data di  entrata  in
vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, la titolarita' di gestioni
esattoriali per almeno trenta anni.
    -  Art.  318  del  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156:
   "Art.  318  (Licenza di esercizio). - Presso ogni singola stazione
radiolettrica di cui  sia  stato  concesso  l'esercizio  deve  essere
conservata  l'apposita  licenza rilasciata dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
   Per le stazioni  riceventi  del  servizio  di  radiodiffusione  il
titolo di abbonamento tiene luogo della licenza".
    -  Art.  3  del  D.L.  13  maggio  1991,  n. 151, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,   n.   202,   recante
provvedimenti urgenti per la finanza pubblica: aggiunge, con il comma
1,  nella  tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la voce
n. 131, cosi' formulata:
 
=====================================================================
 "Numero | Indicazione degli          |  Ammontare  |     Modo di
d'ordine |   atti soggetti            | della tassa |    pagamento
         |    a tassa                 |             |
_________|____________________________|_____________|________________
  131    | Licenza o documento sosti- |             |
         | tutivo della stessa per    |             |
         | l'impiego di apparecchia-  |             |
         | ture terminali per il      |             |
         | servizio radiomobile       |             |
         | pubblico terrestre di      |             |
         | comunicazione (articolo    |             |
         | 318 del D.P.R. 29 marzo    |             |
         | 1973, n. 156 e articolo    |             |
         | 3 del decreto del Ministro |             |
         | delle poste e delle tele-  |             |
         | comunicazioni 13 febbraio  |             |
         | 1990, n. 33, pubblicato    |             |
         | nella Gazzetta Ufficiale   |             |
         | n. 47 del 26 febbraio      |             |
         | 1990)                      |             |
         | - per ogni mese di utenza  |   25.000    |  Congiuntamente
         |                            |             | all'abbonamento
          Note
          1.  La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di
          utenza considerati in ciascuna bolletta.
          2. Con decreto del Ministro delle  finanze  possono  essere
          modificati  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento del
          tributo.
          3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario  delle
          tasse   riscosse   dal  concessionario  del  servizio  sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   di
          concerto    con   il   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
          4. La tassa non e' dovuta per  le  licenze  o  i  documenti
          sostitutivi  intestati  ad  invalidi  a  seguito di perdita
          anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori.  Per
          godere  dell'esenzione  l'invalidita' deve essere attestata
          dalla competente unita'  sanitaria  locale  e  la  relativa
          certificazione  prodotta  al  concessionario  del  servizio
          all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".
   - D.M. 23 aprile 1993, pubblicato nel suppl.  ord.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  99  del  29  aprile 1993: reca le tariffe del servizio
radiomobile  pubblico  di  comunicazione  per   l'utenza   affari   e
residenziale.
    -  Art.  4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972: si veda la nota
(a) all'art. 38.
    - Art. 35 del citato D.P.R. n. 633/1972:
   "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione  di  attivita')  .  -  I
soggetti   che   intraprendono  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione,  devono  entro  trenta  giorni  farne   dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello
approvato   con   decreto   del  Ministro  delle  finanze.  L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di  partita,  che  deve  essere
indicato  nelle  dichiarazioni  e  in  ogni altro documento destinato
all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve  essere
riportato nelle attestazioni di versamento.
   Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare:
    1)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data
di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
    2) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o  in  mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono
essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per  almeno  una
delle persone che ne hanno la rappresentanza;
    3)  per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione;
    4)  il  tipo  e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in
cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali,
stabilimenti,  succursali,  negozi,  depositi  e simili, il luogo o i
luoghi in cui sono tenuti  e  conservati  i  libri,  i  registri,  le
scritture  e  i  documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
    5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
   In  caso  di  variazione  di  alcuno  degli  elementi  di  cui  al
precedente  comma  o di cessazione di attivita', il contribuente deve
entro  trenta  giorni  farne  dichiarazione  all'ufficio  in  duplice
esemplare  e  in  conformita'  al  modello  approvato con decreto del
Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del
domicilio fiscale in altra provincia, la  dichiarazione  deve  essere
contemporaneamente  presentata  anche  al nuovo ufficio ed ha effetto
dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione.
   In  caso  di  cessazione  dell'attivita'   il   termine   per   la
presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre,
agli  effetti  del  presente decreto, dalla data di ultimazione delle
operazioni relative alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali
rimangono  ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla  fatturazione,  registrazione,  liquidazione  e   dichiarazione.
Nell'ultima  dichiarazione  deve  tenersi  conto  anche  dell'imposta
dovuta ai sensi del n. 5)  dell'art.  2,  da  determinare  computando
anche  le  operazioni  indicate  nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui
corrispettivo non sia stato ancora pagato.
   I soggetti che intraprendono l'esercizio di una  impresa,  arte  o
professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume di affari che
comporti l'applicazione degli articoli 32,  33  e  34,  terzo  comma,
devono  indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo
comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita".
    - D.L. 30 gennaio 1979, n.  26,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  aprile  1979,  n. 95: reca provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
   (b) L'art. 10 del D.L. 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, recante: "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica", limitatamente  ai
primi quattro commi, e' cosi' formulato:
   "Art.  10.  -  1.  Le tasse sulle concessioni governative previste
dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di
quelle previste alla voce n. 125 e alla  voce  n.  131  della  stessa
tariffa, sono aumentate del 100 per cento.
   2.  L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio,
di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e a quelle annuali rela-
tive ad  atti  e  provvedimenti  amministrativi  emanati,  rinnovati,
sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991;
l'aumento  si  applica,  altresi',  alle tasse annuali il cui termine
ultimo di pagamento scade successivamente  alla  predetta  data.  Gli
importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.
   3.  Le  relative  integrazioni,  dovute  per l'intero 1992, devono
essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante  versamento  in
conto  corrente  postale,  intestato  all'ufficio  del registro tasse
sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti  effettuati  a
mezzo  marche,  compresi  quelli  relativi  alle  patenti  di  guida,
l'integrazione puo' essere  corrisposta  anche  mediante  le  normali
marche   di   concessione   governativa  da  annullarsi  a  cura  del
contribuente.
   4. Con effetto  dal  1  gennaio  1992,  la  tassa  di  concessione
governativa  per  l'iscrizione  delle  societa'  nel  registro  delle
imprese e quella annuale di cui ai commi  18,  primo  periodo,  e  19
dell'articolo   3   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
e'  stabilita  nella  misura  di  lire  4 milioni per le societa' per
azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila  per
le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e di lire 500 mila per le
societa' di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse
dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra
indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa
del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata  in  vigore
del  presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in
corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle  dovute
per  gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse
non risultino piu' dovute.
   5-bis. (Omissis) ".
   (c) Il D.M. 20 agosto 1992 approva la nuova  tariffa  delle  tasse
sulle concessioni governative.