Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA 1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (a) , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: ===================================================================== Art. Indicazioni degli Ammontare Note atti soggetti a tassa delle tasse in lire _____________________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni): a) atto costitutivo 500.000 b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile 250.000 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse rela- tive alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). 2. Le tasse non sono dovute dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile. 75 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonche' negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali: 1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale e' dovuta in aggiunta alla quota fissa. a) per l'iscrizione: 1) quota fissa 120.000 2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti 500.000 3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti 1.000.000 4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti 2.000.000 5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti 4.000.000 b) annuale la stessa di cui alla lettera a) 2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): a) per l'iscrizione 120.000 b) annuale 120.000 80 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali 10.000 b) utenze affari 25.000 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. 88 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): a) alle societa' di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole nonche' alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - tassa per l'attribuzione e annuale 250.000 b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): - tassa per l'attribuzione e annuale 100.000 1. La tassa non e' dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivita'; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero com- pete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. 2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (b), possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (b) , rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 (c) , possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994. _________________ (a) Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni richiamate negli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa annessa al decreto, qui sostituiti: - Articoli del codice civile richiamati: "Art. 2188 (Registro delle imprese) . - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico". "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) . - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". "Art. 2196 (Iscrizione dell'impresa) . - Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza; 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano". "Art. 2197 (Sedi secondarie) . - L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la richiesta dev'essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale". "Art. 2200 (Societa') . - Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale. L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI". "Art. 2201 (Enti pubblici) . - Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese". "Art. 2296 (Pubblicazione) . - L'atto costitutivo della societa', con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autenticata di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per la iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio". "Art. 2315 (Norme applicabili) . - Alla societa' in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti". "Art. 2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa') . - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonche' le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della societa'. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa' o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della societa' e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della societa' nel registro. Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299". "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio) . - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". "Art. 2464 (Norme applicabili) . - Alla societa' in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti". "Art. 2475 (Costituzione) . - La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2488; 9) la durata della societa'; 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa'. Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330- bis, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341". "Art. 2479 (Trasferimento della quota) . - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento puo' aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore". "Art. 2479-bis (Pubblicita' dei trasferimenti a causa di morte) . - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario". "Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio) . - Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435". "Art. 2505 (Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato) . - Le societa' costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validita' dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana". "Art. 2506 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e la iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni". "Art. 2507 (Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali) . - Le societa' costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa' per azioni, per cio' che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita' degli amministratori". "Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese) . - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati". - Art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria", limitatamente al comma 18: "La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa' cooperative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". - Art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti: "Art. 10 (Costituzione e affiliazione) . - Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa' sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso". - Articoli 11 e 91 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657": "Art. 11 (Iscrizione nel registro) . - 1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'art. 10. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione". "Art. 91 (Collettore). - 1. Il concessionario deve nominare, sotto la propria responsabilita', uno o piu' collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. 2. Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura. 3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi- cate nel comma 3 dell'art. 31". - Art. 4 del D.M. 5 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990, recante: "Indicazione della documentazione da produrre ai fini della iscrizione nel registro delle aziende concessionarie, nonche' termini e modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione": "Art. 4. - L'iscrizione nel registro delle aziende concessionarie ha luogo su richiesta presentata dagli interessati al servizio centrale. Alla domanda deve essere allegata la prova del pagamento della tassa di concessione governativa prescritta. La richiesta deve essere corredata: 1) per le aziende e gli istituti di credito e per le speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito: a) dall'autorizzazione del servizio di vigilanza sulle suddette aziende ed istituti di credito all'assunzione della gestione in concessione del servizio di riscossione, ovvero dalla copia della richiesta di autorizzazione con dichiarazione di intervenuto assenso per decorrenza dei termini; b) dal certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti l'indicazione della persona fisica che ha la legale rappresentanza ed e' autorizzata a compiere gli atti inerenti alla concessione; c) dall'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci; 2) per le casse rurali ed artigiane: oltre che dai documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), anche da una copia autenticata dello stato patrimoniale; 3) per le societa' per azioni: a) da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; b) da un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato; c) da copia autenticata dell'atto dal quale risulti l'indicazione del legale rappresentante, nonche' dall'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei soci; 4) per le societa' cooperative: oltre che dai documenti di cui al precedente n. 1), lettere a) e b), anche da un certificato rilasciato dalla prefettura competente, da cui risulti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, la titolarita' di gestioni esattoriali per almeno trenta anni. - Art. 318 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Art. 318 (Licenza di esercizio). - Presso ogni singola stazione radiolettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza". - Art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica: aggiunge, con il comma 1, nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la voce n. 131, cosi' formulata: ===================================================================== "Numero | Indicazione degli | Ammontare | Modo di d'ordine | atti soggetti | della tassa | pagamento | a tassa | | _________|____________________________|_____________|________________ 131 | Licenza o documento sosti- | | | tutivo della stessa per | | | l'impiego di apparecchia- | | | ture terminali per il | | | servizio radiomobile | | | pubblico terrestre di | | | comunicazione (articolo | | | 318 del D.P.R. 29 marzo | | | 1973, n. 156 e articolo | | | 3 del decreto del Ministro | | | delle poste e delle tele- | | | comunicazioni 13 febbraio | | | 1990, n. 33, pubblicato | | | nella Gazzetta Ufficiale | | | n. 47 del 26 febbraio | | | 1990) | | | - per ogni mese di utenza | 25.000 | Congiuntamente | | | all'abbonamento Note 1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta. 2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo. 3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Per godere dell'esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.". - D.M. 23 aprile 1993, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993: reca le tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale. - Art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972: si veda la nota (a) all'art. 38. - Art. 35 del citato D.P.R. n. 633/1972: "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita') . - I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare: 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita". - D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95: reca provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. (b) L'art. 10 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", limitatamente ai primi quattro commi, e' cosi' formulato: "Art. 10. - 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento. 2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e a quelle annuali rela- tive ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresi', alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori. 3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione puo' essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. 4. Con effetto dal 1 gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 4 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino piu' dovute. 5-bis. (Omissis) ". (c) Il D.M. 20 agosto 1992 approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.