Art. 61 
 
 
Fondo per gli  investimenti  in  ricerca  scientifica  e  tecnologica
                               (FIRST) 
 
  1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli  investimenti  in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo  1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo  per  gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a  operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri  e  per
gli  interventi,  anche  di   natura   non   rotativa,   cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. 
  2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti  di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta  e  accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art 1, comma 870, della  citata  legge  n.
          296 del 2006: 
              "870. Al fine di garantire la massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni.".