Art. 61 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. ((Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8,  11,  17,  18,
comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46,  comma
1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per  l'anno  2013,  a
104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016
al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a  46,4  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede:)) 
  a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a  12  milioni  di
euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a  71,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019,  a  53,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55; 
  (( b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5  milioni
di euro per l'anno 2014,  mediante  corrispondente  riduzione,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65  milioni  di
euro  per  l'anno  2013,  l'accantonamento   relativo   al   medesimo
Ministero,  quanto  a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2013
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  e,  quanto  a  3  milioni   di   euro   per   l'anno   2013,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;)) 
  (( c) quanto a 20,75 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221;)) 
  d)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   mediante
corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; 
  ((d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per  l'anno  2014  e  a  3,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;)) 
  ((d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;)) 
  ((d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;)) 
  e)  quanto  a  75  milioni  per  l'anno  2014  mediante   l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  in  modo  tale  da
compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi  di
cui  al  penultimo  periodo  della  presente   lettera.   La   misura
dell'aumento   e'   stabilita   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) da adottare entro il  31
dicembre  2013;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di
pubblicazione sul  sito  internet  dell'Agenzia.  Nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente ai  predetti  aumenti  e'  rimborsato  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  26.  Resta  fermo  quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il comma  1  dell'articolo  14,  del  D.L.
          18-10-2012 n. 179 recante Ulteriori misure urgenti  per  la
          crescita del Paese Convertito, con modificazioni, dall'art.
          1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. : 
              "Art. 14 Interventi per la diffusione delle  tecnologie
          digitali 
              1. Per  il  completamento  del  Piano  nazionale  banda
          larga, definito dal Ministero dello  sviluppo  economico  -
          Dipartimento  per  le  comunicazioni  e  autorizzato  dalla
          Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)  -
          Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata  la  spesa  di  150
          milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle
          aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto  delle
          singole specificita' territoriali e della  copertura  delle
          aree a bassa  densita'  abitativa,  definite  dal  medesimo
          regime d'aiuto.". 
              - si riporta il comma secondo dell'articolo  47,  della
          legge 20-5-1985 n. 222 recante Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi, pubblicata nella
          Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O. : 
              "Art. 47. A decorrere dall'anno  finanziario  1990  una
          quota pari all'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche, liquidata dagli  uffici  sulla  base
          delle dichiarazioni annuali,  e'  destinata,  in  parte,  a
          scopi di interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a
          diretta gestione statale e, in parte, a scopi di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica." 
              -  si  riporta  il  comma  515  dell'art.  1  della  L.
          24-12-2012  n.  228  Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff.  29  dicembre
          2012, n. 302, S.O.: 
              "515.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
          2014, un fondo  finalizzato  ad  escludere  dall'ambito  di
          applicazione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  le  persone  fisiche   esercenti   le   attivita'
          commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  arti  e  professioni,  che  non  si
          avvalgono di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
          impiegano, anche mediante locazione,  beni  strumentali  il
          cui  ammontare  massimo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  previo
          parere conforme delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari, che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del relativo  schema.  La
          dotazione annua del predetto fondo e'  di  188  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 252 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016." 
              - si  riporta  l'Allegato  I  del  Decreto  Legislativo
          26-10-1995 n. 504 recante Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: 
              "Allegato I 
              Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
          vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
              Prodotti energetici 
              Benzina con piombo : euro 564,00 per mille litri ; 
              Benzina : euro 564,00 per mille litri ; 
              Petrolio lampante o cherosene: 
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
          per mille litri ; 
              Oli da gas o gasolio : 
              usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
          per mille litri ; 
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg. (1) ; 
              Oli combustibili a basso tenore di zolfo:  lire  45.000
          per mille kg. 
              Gas di petrolio liquefatti: 
              usato come carburante: euro 227,77 per mille kg. ; 
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
          per mille kg. ; 
              Gas naturale : 
              per autotrazione: lire zero ; 
              per combustione per usi industriali: lire 20 al mc ; 
              per combustione per usi civili : 
              a) per usi domestici di cottura cibi  e  produzione  di
          acqua  calda  di  cui  alla   tariffa   T1   prevista   dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
              b) per usi di riscaldamento individuale  a  tariffa  T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
              c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
              per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli   interventi   nel   Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote : 
              a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e  b):
          lire 74 al mc.; 
              b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
              Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702  e  2704)
          impiegati per uso riscaldamento: 
              - da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; 
              - da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
          per mille chilogrammi 
              Alcole e bevande alcoliche 
              Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato ; 
              Vino: lire zero; 
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro ; 
              Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro 2) . 
              TABACCHI LAVORATI 
              a) sigari 23,00%; 
              b) sigaretti 23,00%; 
              c) sigarette 58,50%; 
              d) tabacco da fumo: 
              1) tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%; 
              2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
              e) tabacco da fiuto 24,78%; 
              f) tabacco da masticare 24,78%; 
              Fiammiferi di ordinario consumo: 
              a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          fino a 0,258 euro la scatola; 
              b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,0645  euro  la
          scatola; 
              c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione di  0,17825  euro  la
          scatola; 
              d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la  scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,2582  euro  la
          scatola; 
              e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di  vendita
          superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
          di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. 
              Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 
              Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10 
              Cerini - 0,0103 
              Bossoli - 0,0103 
              Familiari - 0,0083 
              Cucina - 0,0114 
              Maxi-box - 0,0083 
              Svedesi - 0,0170 
              Minerva - 0,0165 
              Controvento - 0,0341 
              Fiammiferone - 0,0501 
              Caminetto - 0,090 
              KM Carezza - 0,0083 
              KM Casa - 0,0083 
              KM Superlungo - 0,0114 
              KM Jolly - 0,0062 
              KM Europa - 0,0165 
              KM Super Mini - 0,0170 
              KM Carezza Mini - 0,0170 
              KM Camino - 0,0501 
              KM Camino Maxi - 0,090 
              KM Jumbo - 0,090 
              Cuoco - 0,0083 
              Lampo - 0,0170 
              Flip - 0,0165 
              Fiammata - 0,0501 
              Energia elettrica 
              Per ogni kWh di energia impiegata (3) : 
              per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire  4,10
          per ogni kWh ; 
              per qualsiasi uso in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni: 
              a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
              b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820. 
              Imposizioni diverse 
              Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. " 
              - si riportano i commi 1  e  2  dell'  articolo  5  del
          decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante Disposizioni
          urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,  di
          smaltimento di oli usati, di giochi  e  scommesse,  nonche'
          sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
          sulle contabilita' speciali, sui generi di  monopolio,  sul
          trasferimento   di   beni   demaniali,   sulla    giustizia
          tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale  della
          riscossione  dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti   ed
          associazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001,
          n. 301, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.
          1, L. 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazz.  Uff.
          27 febbraio 2002, n. 49: 
              "Art.5.Agevolazione  sul   gasolio   per   autotrazione
          impiegato dagli autotrasportatori. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30  giugno
          2002 (17), l'aliquota prevista  nell'allegato  I  al  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni  penali
          e amministrative, di cui al decreto legislativo 26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni,  per  il  gasolio
          per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          superiore  a  3,5  tonnellate  e'  ridotta   della   misura
          determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. 
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti: 
              a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche  locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  e  relative  leggi
          regionali di attuazione; 
              b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza
          statale, regionale e locale di cui alla legge 28  settembre
          1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997; 
              c)  agli  enti  pubblici  e  alle   imprese   esercenti
          trasporti a fune in  servizio  pubblico  per  trasporto  di
          persone.". 
              - si riporta il comma 2  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante Attuazione della
          direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro  comunitario
          per   la   tassazione    dei    prodotti    energetici    e
          dell'elettricita', pubblicato nella  Gazz.  Uff.  22  marzo
          2007, n. 68, S.O. : 
              "Art. 6. Aliquota di  accisa  sul  gasolio  usato  come
          carburante. 
              ( Omissis) 
              2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1  e  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
          1 e' rimborsato, anche mediante  la  compensazione  di  cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241,  e   successive   modificazioni,   a   seguito   della
          presentazione  di  apposita  dichiarazione  ai   competenti
          Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo  le  modalita'  e
          con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno  2000,  n.  277.  Tali
          effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
          al titolo I del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte
          della  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   88,
          paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'
          europea. 
              ( Omissis)" 
              - si riporta il comma 1 dell'articolo 24 della legge 12
          novembre  2011,  n.  183  recante   Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazz. Uff.  14
          novembre 2011, n. 265, S.O.: 
              "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del  settore  dei
          beni e delle attivita' culturali 
              1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
          degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
          337, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  cosi'  come
          rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura  degli  oneri
          relativi alla proroga delle  agevolazioni  fiscali  per  le
          attivita' cinematografiche di cui alla  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, individuate con decreto del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
          Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
          di cui al citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e'
          disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  All'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i  commi
          da 338 a 343 sono abrogati."