Art. 61 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e'
ammesso ricorso, entro trenta giorni  dal  deposito  della  sentenza,
avanti  ad  apposita  sezione   disciplinare   del   CNF   da   parte
dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilita',  e,  per
ogni  decisione,  da  parte  del  consiglio  dell'ordine  presso  cui
l'incolpato e' iscritto,  del  procuratore  della  Repubblica  e  del
procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha  sede
il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. 
  2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al  procuratore
generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione
incidentale entro venti giorni dalla notifica. 
  3.  La  proposizione  del   ricorso   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento.