(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 61)
 
                               Art. 61 
 
                     (Ispezioni e accertamenti) 
 
 
  1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi
o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per  reperire,
prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni
da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei  limiti
previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di  ricostruire
storicamente e documentalmente i fatti  oggetto  di  istruttoria.  Si
applica l'articolo 103 del codice di procedura penale. 
 
 
  2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti  esibizione  di
atti  e  documenti,  audizioni  personali,  rilievi   fotografici   e
accertamenti diretti. 
 
 
  3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi  specifici
o a cose individuate, al fine di  acquisire  elementi  informativi  e
fonti di prova utili alle indagini. 
 
 
  4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti  con  decreto
motivato;  copia  del  decreto  e'  consegnata  al  soggetto  che  ha
l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati. 
 
 
  5. Delle operazioni compiute e delle  risultanze  dell'ispezione  e
dell'accertamento viene redatto  processo  verbale  sottoscritto  dal
personale operante; copia del verbale e' rilasciata  al  soggetto  di
cui al comma 4. 
 
 
  6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui
ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1. 
 
 
  7. Per le ispezioni e  gli  accertamenti  delegati  a  dirigenti  o
funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della
regione.