Art. 61 (Ispezioni e accertamenti) 1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale. 2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti. 3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini. 4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati. 5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di cui al comma 4. 6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1. 7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.