Art. 61 
 
 
                   Assistenza sanitaria all'estero 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario   nazionale   garantisce   l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in  temporaneo  soggiorno
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera,  Norvegia,  Islanda,
Liechtenstein) nonche' negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza  e'  erogata
alle medesime condizioni previste per  i  cittadini  dello  Stato  di
soggiorno nei limiti e con le modalita' fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o  dalle  convenzioni  stipulate  dallo  Stato
italiano  e  dalla  normativa  nazionale  o  e  regionale  attuativa.
L'assistenza sanitaria in forma diretta e'  altresi'  garantita  agli
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area  EFTA
o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le  modalita'  fissate
dai regolamenti CE n. 883/2004 e  n.  987/2009  o  dalle  convenzioni
stipulate dallo Stato italiano. 
  2. Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n.  987/2009  e  della
normativa nazionale e  regionale  attuativa,  il  Servizio  sanitario
nazionale  garantisce  agli  assistiti  obbligatoriamente   iscritti,
previa autorizzazione dell'azienda  sanitaria  locale  di  residenza,
l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area  EFTA
e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in  vigore  accordi  di
sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono  essere
erogate in Italia entro  un  lasso  di  tempo  accettabile  sotto  il
profilo medico, tenuto conto dello stato di salute  dell'assistito  e
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in
forma diretta, e' prevista, nei limiti e con le modalita' fissate dai
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa  autorizzazione
rilasciata dalla  Istituzione  competente  del  Paese  di  residenza,
sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia. 
  3. Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio  e  del  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,  di
attuazione della direttiva stessa, il  Servizio  sanitario  nazionale
garantisce agli assistiti il rimborso delle spese  sostenute  per  le
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali  di  assistenza,
fruite  negli  Stati  della  UE  fino  a  concorrenza  delle  tariffe
regionali vigenti per le prestazioni stesse,  nei  limiti  e  con  le
modalita' fissate  dal  decreto  legislativo  citato  e  delle  norme
nazionali e regionali attuative. 
  4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre  1985,  n.  595,  il
Servizio  sanitario  nazionale  garantisce,  in  via  di   eccezione,
l'assistenza  sanitaria  all'estero,   preventivamente   autorizzata,
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione  incluse
nelle aree di attivita' di cui ai livelli essenziali  di  assistenza,
che non  siano  ottenibili  in  Italia  tempestivamente  o  in  forma
adeguata alla particolarita' del caso clinico, nelle forme e  con  le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome.  A  tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in  forma
indiretta presso centri  di  altissima  specializzazione  all'estero»
(pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre  1989),  e  successive
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale»,  come
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7. 
  5. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto  ministeriale  e'  sostituito
dal seguente: «E' considerata «prestazione non  ottenibile  in  forma
adeguata  alla  particolarita'  del  caso  clinico»  la   prestazione
garantita ai propri assistiti dall'autorita' sanitaria nazionale  del
Paese   nel   quale   e'   effettuata   che    richiede    specifiche
professionalita' ovvero procedure tecniche o curative non  praticate,
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale,  di
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative  praticate  in
Italia ovvero realizzate mediante attrezzature piu' idonee di  quelle
presenti  nelle  strutture  italiane  pubbliche  o  accreditate   dal
servizio sanitario nazionale.» 
  6. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto  ministeriale  e'  sostituito
dal seguente: «Ai fini  del  presente  decreto,  e'  da  considerarsi
centro di altissima specializzazione, la struttura  estera,  nota  in
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri
a carico del  sistema  sanitario  nazionale,  che  sia  in  grado  di
assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e  che
possegga  caratteristiche  superiori  agli   standards,   criteri   e
definizioni propri dell'ordinamento italiano.» 
  7. Sono  confermate  le  previsioni  del  decreto  ministeriale  24
gennaio 1990 «Identificazione  delle  classi  di  patologia  e  delle
prestazioni fruibili  presso  centri  di  altissima  specializzazione
all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27  del  2  febbraio  1990)  e
successive modificazioni.