Art. 61 
 
 
      Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato 
 
  1. Possono essere  accreditati  come  centri  di  servizio  per  il
volontariato, di  seguito  CSV,  gli  enti  costituiti  in  forma  di
associazione riconosciuta del  Terzo  settore  da  organizzazioni  di
volontariato e da  altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice  civile,  ed  il
cui statuto preveda: 
    a) lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, formativo  ed
informativo al fine di promuovere e  rafforzare  la  presenza  ed  il
ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; 
    b) il divieto di erogare direttamente in  denaro  le  risorse  ad
essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonche' di
trasferire  a  titolo  gratuito  beni  mobili  o  immobili  acquisiti
mediante le medesime risorse; 
    c) l'obbligo di adottare una contabilita' separata per le risorse
provenienti da fonte diversa dal FUN; 
    d) l'obbligo di ammettere come  associati  le  organizzazioni  di
volontariato e gli altri  enti  del  Terzo  settore,  esclusi  quelli
costituiti in una delle forme del libro V del codice civile,  che  ne
facciano richiesta, fatta salva la  possibilita'  di  subordinare  il
mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi,  dei
valori e delle norme statutarie; 
    e) il diritto di tutti gli associati di  votare,  direttamente  o
indirettamente,  in  assemblea,  ed  in   particolare   di   eleggere
democraticamente i componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere  f),
g), ed h); 
    f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea
alle organizzazioni di volontariato; 
    g) misure dirette ad evitare  il  realizzarsi  di  situazioni  di
controllo dell'ente  da  parte  di  singoli  associati  o  di  gruppi
minoritari di associati; 
    h)  misure  destinate  a  favorire  la  partecipazione  attiva  e
l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che
di grande dimensione, nella gestione del CSV; 
    i)  specifici  requisiti   di   onorabilita',   professionalita',
incompatibilita' ed indipendenza  per  coloro  che  assumono  cariche
sociali, ed in particolare il  divieto  di  ricoprire  l'incarico  di
presidente dell'organo di amministrazione per: 
      1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e
consiglio  regionale,  di   associazioni   di   comuni   e   consorzi
intercomunali,  e  incarichi  di   giunta   e   consiglio   comunale,
circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purche'
con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 
      2) i consiglieri  di  amministrazione  e  il  presidente  delle
aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
      3) i parlamentari nazionali ed europei; 
      4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale  in
organi dirigenti di partiti politici; 
    j) un numero  massimo  di  mandati  consecutivi  per  coloro  che
ricoprono la carica di  componente  dell'organo  di  amministrazione,
nonche' il divieto per la stessa persona di ricoprire  la  carica  di
presidente dell'organo di amministrazione per piu' di nove anni; 
    k)  il  diritto  dell'organismo  territoriale  di  controllo,  di
seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse  accreditato
come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV  con
funzioni di presidente e dei componenti di tale organo  di  assistere
alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; 
    l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; 
    m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicita'  dei
propri atti. 
  2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il
numero di enti  accreditabili  come  CSV  nel  territorio  nazionale,
assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione  e
provincia  autonoma  ed  evitando   sovrapposizione   di   competenze
territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal  fine,  e  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: 
    a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia  con
territorio interamente montano e confinante con  Paesi  stranieri  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
    b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti  nell'ambito
territoriale delle citta' metropolitane e delle province di cui  alla
lettera a). 
  3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
derogati, con atto  motivato  dell'ONC,  in  presenza  di  specifiche
esigenze territoriali del volontariato o di contenimento  dei  costi.
In ogni caso, il numero massimo di  CSV  accreditabili,  in  ciascuna
regione o provincia autonoma, non puo' essere superiore a quello  dei
CSV istituiti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
sulla base della previgente normativa. 
  4. L'accreditamento e' revocabile nei casi  previsti  dal  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Si riporta l'art.  114  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 114  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le   istituzioni   si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
                a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                b) il budget economico almeno triennale; 
                c) il bilancio di esercizio; 
                d) il piano degli indicatori di bilancio. 
              8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                a) il piano-programma, di  durata  almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                b)  il  bilancio  di  previsione  almeno   triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                c) le variazioni di bilancio; 
                d) il rendiconto della gestione  predisposto  secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.».