(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 60)
                              Art. 60. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  3  del  CCNL
Universita' 12 marzo 2009, sono incrementati  degli  importi  mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabelle A2, con
le decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata Tabelle B2. 
    3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del
DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi  mensili  della
retribuzione,  nelle  misure  ed  alle  decorrenze  previste  per  la
posizione economica EP 2 dal comma 2. 
    4. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata  Tabella  C2.  Nella
medesima tabella e' altresi' prevista, in corrispondenza di  ciascuna
categoria,  una  ulteriore  posizione,  a  cui  si  accede   mediante
progressione economica a carico dei fondi di cui agli artt. 63 e  65,
rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria EP.