Art. 62 
                    (Dati sensibili e giudiziari) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e  dei
registri  dello  stato  civile,  delle  anagrafi  della   popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,  e
delle  liste  elettorali,  nonche'  al  rilascio  di   documenti   di
riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.