Articolo 62
                   Procedimento per la prelazione

  1.  Il  soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione,  ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti   pubblici  territoriali  nel  cui  ambito  si  trova  il  bene.
Trattandosi  di  bene  mobile,  la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino  Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita'  a  livello  nazionale,  con  la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
  2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di  trenta  giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta
di  prelazione,  corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che  predisponga,  a  valere  sul  bilancio  dell'ente, la necessaria
copertura finanziaria della spesa.
  3.  Il  Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne
da'  comunicazione,  entro  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno
di  spesa,  adotta  il  provvedimento  di  prelazione  e  lo notifica
all'alienante  ed  all'acquirente  entro  e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
  4.  Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al
comma   2   ed   al   comma   3,   primo  e  secondo  periodo,  sono,
rispettivamente,  di  novanta,  centoventi e centottanta giorni dalla
denuncia   tardiva  o  dalla  data  di  acquisizione  degli  elementi
costitutivi della denuncia medesima.