Art. 62 Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita' di cui al presente capo. 2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo e le modalita' e i requisiti di accesso. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto. 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'articolo 61. 7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale. 11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.