Art. 62.
              (Canone dei contratti soggetti a proroga)

  Il  canone  di  cui  agli  articoli 12 e 24 si applica ai contratti
previsti  nell'articolo  58  dall'inizio  del  sesto anno a decorrere
dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e' adeguato
in  relazione  all'eventuale  mutamento  degli  elementi  di cui agli
articoli 13 e 15.
  Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge,  nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e
del  15  per  cento all'anno per gli anni successivi della differenza
risultante  tra  il  canone  definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
  Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.
  Ove  alcuni  parametri, coefficienti o altri elementi necessari per
la  determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti
in  tempo  utile,  gli  adeguamenti del canone di locazione di cui ai
precedenti  commi  si  applicano  tenendo  conto  di  tutti gli altri
elementi  noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle
date di cui ai commi precedenti.
  Le  parti  possono  liberamente concordare modalita' diverse sempre
che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione
degli articoli 12 e 24.