Art. 62-ter. Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo (( 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, )) (( n. 600, e successive modificazioni ( a), e dall'articolo 12 del )) (( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive )) (( modificazioni ( b), per il periodo di imposta 1994, gli uffici )) (( delle entrate possono determinare induttivamente il reddito )) (( derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti e )) (( professioni sulla base del solo contributo direttivo )) (( lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1- )) (( bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con )) (( modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive )) (( modificazioni ( b). La disposizione si applica nei riguardi dei )) (( soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo )) (( unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( c), che )) (( esercitano attivita' commerciali o arti e professioni, i cui )) (( ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano )) (( l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma )) (( dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. )) (( 600, e successive modificazioni ( a). La disposizione si )) (( applica esclusivamente alle imposte dirette. )) (( 2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato a pena di )) (( nullita' previa richiesta al contribuente, anche per lettera )) (( raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro )) (( sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi )) (( per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio )) (( dell'attivita', il reddito dichiarato e' inferiore al )) (( contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta )) (( alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere )) (( in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' )) (( l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente )) (( contestualmente alla richiesta. )) (( 3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del )) (( citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, )) (( e successive modificazioni ( a), possono applicarsi anche per )) (( l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 )) (( del presente articolo. )) (( 4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione )) (( dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il )) (( reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e )) (( professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, )) (( nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni )) (( previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del )) (( Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive )) (( modificazioni ( a), per l 'omessa annotazione di ricavi o )) (( compensi nelle scritture contabili. )) (( 5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, )) (( comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. )) (( 438 ( d), possono dichiarare un reddito inferiore al contributo )) (( diretto lavorativo a condizione che: )) (( a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento )) (( dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per )) (( cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla )) (( dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o )) (( quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura )) (( non inferiore al contributo diretto lavorativo; )) (( b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata )) (( allegando alla dichiarazione dei redditi apposita )) (( documentazione, che puo' anche consistere in una dichiarazione )) (( sostitutiva di atto notorio; l'idoneita' delle circostanze, )) (( risultanti dalla documentazione, a giustificare la )) (( dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto )) (( lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui )) (( all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ( e), o da un centro )) (( autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi )) (( 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ( f), tramite il )) (( direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di )) (( accertamento, non possono essere fatti valere motivi non )) (( risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono )) (( dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena )) (( pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e le pene )) (( pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, )) (( n. 600 ( a), si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella )) (( misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui )) (( ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono )) (( all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo )) (( di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa )) (( richiesta di chiarimenti. )) (( 6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del )) (( decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ( d), e il )) (( primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 )) (( gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 24 marzo 1993, n. 75 ( g), sono abrogati a )) (( decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso )) (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) ___________________ (a ) Si riporta il testo vigente degli articoli 18, 19, 39, 41-bis, 46 e 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succesive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengono superati. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengono di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburane, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dela imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma". "Art. 19 (Scritture contabili deghli esercenti arti e professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'accorso subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini del'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio del'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.". "Art. 39 (come modificato dal comma 4 dell'art. 62-sexies del presente decreto) (Redditi determinati in base alle scritture contabili) . - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sula base di presunzioni semplici purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenute entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nele schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettara d) del precedente comma: a) quanto il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) quando alla dichiarazione non e' stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali dale scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i rediti delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo. "Art. 41-bis (come modificato dall'art. 62-quinquies del presente decreto) (Accertamento parziale) . - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo dele imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblichi oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, aprovato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. ( Abrogato )". "Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione) . - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che con non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dal'indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter. Se la dichiarazine e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". "Art. 55 (Applicazione delle pene pecuniarie) . - Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. (Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33), la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizo della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto all'irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". (b) Per il testo degli articoli 11 e 12 del D.L. n. 69/1989 si veda la nota (g) all'art. 62. (c) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' formulato: "Art. 87 (Soggetti passivi) . - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' pe azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitta, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicati nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". (d ) Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del D.L. 384/1992 si veda la nota ( f ) all'art. 62. (e) Il testo del terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, recante: "Revisione della disciplina del contenzioso tributario", e' il seguente: "Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio". (f) Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda la nota (a) all'art. 62. (g) Per il testo del comma 9 dell'art. 9 del D.L. n. 16/1993 si veda la nota (i) all'art. 62.