Art. 62-quater.
        Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo
               sulla base dei coefficienti presuntivi
 
(( 1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.   ))
(( 154, e successive modificazioni ( a), sono apportate le         ))
(( seguenti modificazioni:                                         ))
(( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo   ))
(( 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre     ))
(( 1973, n. 600, e successive modificazioni ( b), e dall'articolo  ))
(( 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ))
(( n. 633, e successive modificazioni ( c), gli uffici delle       ))
(( entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei      ))
(( ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei       ))
(( coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11 ( a), tenendo   ))
(( conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio  ))
(( specificamente relativi al singolo contribuente. La             ))
(( disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da    ))
(( quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte  ))
(( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della         ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( d), che si avvalgono      ))
(( della disciplina di cui all'articolo 79 del                     ))
(( medesimo testo unico ( d) e degli esercenti arti e professioni  ))
(( che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente,       ))
(( compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e ))
(( che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. ))
(( L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa        ))
(( richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di   ))
(( chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni.      ))
(( Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in      ))
(( relazione alle specifiche condizioni di esercizio               ))
(( dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi          ))
(( dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione ))
(( dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla         ))
(( richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in     ))
(( sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio'         ))
(( l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente    ))
(( contestualmente alla richiesta";                                ))
(( b) il comma 3 e' abrogato;                                      ))
(( c) il comma 4 e sostituito dal seguente:                        ))
(( "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella ))
(( Gazzetta Ufficiale    entro  il  31  dicembre 1993, sono        ))
(( stabiliti i criteri ed i princi'pi di bilancio che attengono ad ))
(( una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le   ))
(( condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di   ))
(( cui all'articolo 11 ( a) ai fini della determinazione del       ))
(( reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti ))
(( dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita'     ))
(( ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il    ))
(( Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di       ))
(( studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione         ))
(( finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con ))
(( il compito di individuare i criteri e i princi'pi di bilancio   ))
(( che attengono ad una normale tenuta della contabilita',         ))
(( mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al      ))
(( medesimo articolo 11 ( a), ai fini della determinazione del     ))
(( reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti ))
(( dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei        ))
(( confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di        ))
(( contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono            ))
(( utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri         ))
(( elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di         ))
(( manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto    ))
(( attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del ))
(( reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 ( a) possono     ))
(( essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione         ))
(( dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti    ))
(( tenuti al regime di contabilita' ordinaria".                    ))
(( 2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente   ))
(( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive          ))
(( modificazioni ( c), e' sostituito dal seguente:                 ))
(( "Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare     ))
(( applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del  ))
(( volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2    ))
(( marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge   ))
(( 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ( a),        ))
(( tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal           ))
(( contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso    ))
(( articolo 12".                                                   ))
(( 3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento      ))
(( induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni    ))
(( imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo     ))
(( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27      ))
(( aprile 1989, n. 154 ( a), continuano ad applicarsi i            ))
(( coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente    ))
(( del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 ( e), pubblicato    ))
(( nella    Gazzetta Ufficiale    n. 2 del 4 gennaio 1993.         ))
(( 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a         ))
(( decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata   ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto.      ))
___________________
   (a)  Per  il testo degli articoli 11 e 12 del D.L. n. 69/1989 come
modificato da ultimo dal presente  articolo,  si  veda  la  nota  (g)
all'art. 62.
   (b  )  Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la
nota ( a ) all'art. 62-ter.
   (c) Si riporta il testo dell'art. 54, come modificato  da  ultimo,
dal  presente articolo, e dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633,  recante  istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul   valore
aggiunto:
   "Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  procede  alla  rettifica  della  dichiarazione
annuale presentata dal contribuente quando  ritiene  che  ne  risulti
un'imposta  inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile
o rimborsabile superiore a quella spettante.
   L'infedelta'   della   dichiarazione,   qualora   non   emerga   o
direttamente  dal  contenuto di essa o dal confronto con gli elementi
di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e  con  le
precedenti  dichiarazioni  annuali, deve essere accertata mediante il
confronto tra gli elementi  indicati  nella  dichiarazione  e  quelli
annotati  nei  registri di cui agli articoli 23 24 e 25 e mediante il
controllo  della   completezza,   esattezza   e   veridicita'   delle
registrazioni  sulla  scorta  delle fatture ed altri documenti, delle
risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e  notizie
raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e
le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte
da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla
base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.
   L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'  del  contribuente  qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni rela-
tive  alle  operazioni  che danno diritto alla detrazione, risulti in
modo  certo  e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da   verbali,
questionari  e  fatture  di  cui  ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51,
dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o  da
verbali  relativi  ad  ispezioni  e  seguite  nei  confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
   Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta  l'ufficio  puo'
provvedere,  prima  della  scadenza  del termine per la presentazione
della  dichiarazione  annuale,  all'accertamento  delle  imposte  non
versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33.
   Senza  pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul  valore  aggiunto,
qualora  dalle  segnalazioni  effettuate dal Centro informativo delle
tasse e delle  imposte  indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di
finanza  o  da  pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe  tributaria,  risultino  elementi  che
consentono  di  stabilire  l'esistenza di corrispettivi in tutto o in
parte non dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli  elementi
predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il  minor  credito
spettante.
   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  possono  trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,
convertito,  con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione  dei  motivi
addotti  dal  contribuente  con  le modalita' di cui al comma 1 dello
stesso art. 12.
   Gli avvisi di  accertamento  parziale  possono  essere  notificati
mediante  invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
notifica si considera avvenuta  alla  data  indicata  nell'avviso  di
ricevimento  sottoscritto  dal  destinatario  ovvero  la  persona  di
famiglia o addetto alla casa.
   Gli avvisi di accertamento parziale  sono  annullati  dall'ufficio
che  li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte".
   "Art. 55 (Accertamento induttivo) . - Se il  contribuente  non  ha
presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  puo'  procedere  in ogni caso all'accertamento dell'imposta
dovuta indipendentemente dalla previa ispezione  della  contabilita'.
In   tal   caso   l'ammontare  imponibile  complessivo  e  l'aliquota
applicabile sono determinati induttivamente sulla  base  dei  dati  e
delle  notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e
sono computati in  detrazione  soltanto  i  versamenti  eventualmente
eseguiti  dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art.
19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
   Le disposizioni del precedente comma  si  applicano  anche  se  la
dichiarazione  presentata  e'  priva  di  sottoscrizione  o  reca  le
indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza distinzioni e
specificazioni ivi richieste, sempreche' le  indicazioni  stesse  non
siano  state  regolarizzate  entro  il  mese  successivo  a quello di
presentazione  della  dichiarazione.  Le   disposizioni   stesse   si
applicano,  in  deroga  alle  disposizioni  dell'art. 54, anche nelle
seguenti ipotesi:
    1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto  ai
sensi  dell'art.  52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato
di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri  previsti
dal  presente  decreto  e le altre scritture contabili obbligatorie a
norma del primo comma dell'art. 2214 del Codice civile e delle  leggi
in  materia  di  imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture;
    2) quando dal verbale di ispezione risulta  che  il  contribuente
non  ha  emesso  le  fatture per una parte rilevante delle operazioni
ovvero non ha conservato, ha  rifiutato  di  esibire  o  ha  comunque
sottratto  all'ispezione,  totalmente  o  per una parte rilevante, le
fatture emesse;
    3) quando le omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni  o
annotazioni  accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti del
verbale di ispezione,  sono  cosi'  gravi,  numerose  e  ripetute  da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
   Se  vi  e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno  solare
gia'  decorsa,  senza attendere la scadenza del termine stabilito per
la  dichiarazione  annuale  e  con  riferimento   alle   liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33".
   (d) Per il testo dell'art. 87 del citato testo unico delle imposte
sui  redditi,  si  veda la nota (c) all'art. 62-ter. )) Si riporta il
testo vigente dell'art. 79 del medesimo decreto:
   "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei  soggetti
che  secondo  le  norme  del  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, sono
ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per
il regime ordinario e' costituito dalla  differenza  tra  l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  all'art.  53 e degli altri proventi di cui agli
articoli 56 e 57, comma  1,  conseguiti  nel  periodo  di  imposta  e
l'ammontare  delle  spese sostenute nel periodo stesso. La differenza
e' rispettivamente aumentata e diminuita  delle  rimanenze  finali  e
delle  esistenze  iniziali  di  cui  agli  articoli  59, 60, 61 ed e'
ulteriormente  aumentata  dalle  plusvalenze  realizzate   ai   sensi
dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55
e  diminuita  delle  minusvalenze  e  sopravvenienze  passive  di cui
all'art. 66.
   2. (Abrogato).
   3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo  le
disposizioni  degli  articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il
registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66.  Non  e'
ammessa  alcuna  deduzione  a  titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti di cui all'articolo 70 sono  deducibili  a  condizione
che  risultino  iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo 18 del
decreto indicato nel comma 1.
   4. (Abrogato).
   5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei  precedenti  commi,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al
comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2  e  4  dell'articolo  64,  ai
commi 1, 2, 3, e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76
e  all'art.  77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle
plusvalenze che concorrono a formare il  reddito  d'impresa  pur  non
risultando  dalle  registrazioni  e  annotazioni  nei registri di cui
all'articolo 18 del decreto indicato nel  comma  1,  la  disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.
   6.   Il   reddito  imponibile  non  puo'  in  nessun  caso  essere
determinato  in  misura   inferiore   a   quello   risultante   dalla
applicazione  dei  criteri previsti dal successivo articolo 80 per un
volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
   6-bis. Per gli enti  non  commerciali  e  gli  organismi  di  tipo
associativo di cui agli artt. 108 e 111, che rientrano tra i soggetti
disciplinati  dal presente articolo, non si applicano le disposizioni
del comma 6.
   7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio  e  per  gli
esercenti  le  attivita'  indicate  al  primo  comma  dell'art. 1 del
decreto del Minitro delle finanze 13 ottobre 1979,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle  seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre  12  e
fino  a  150  milioni  di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e
fino a 180 milioni di lire.
   8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di  terzi  il  reddito  determinato  a  norma dei precedenti commi e'
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non  documentate,
di   lire   22.500   per   i   trasporti   personalmente   effettuati
dall'imprenditore oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l'impresa  ma
nall'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45.000
per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola
volta    per    ogni   giorno   di   effettuazione   del   trasporto,
indipendentemente dal  numero  dei  viaggi.  Alla  dichiarazione  dei
redditi   deve   essere   allegato  un  prospetto,  sottoscritto  dal
dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro
durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle  rela-
tive  bolle  di  accompagnamento  delle  merci  o, in caso di esonero
dell'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di
vettura di cui all'art. 56 della legge 6  giugno  1974,  n.  298;  le
bolle  di  accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono
essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
   9. (Abrogato)".
   (e) Il  D.P.C.M.  23  dicembre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  2  del  4  gennaio  1993, reca:
"Determinazione dei coefficienti presuntivi  di  compensi,  ricavi  e
corrispettivi  di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e
2,  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n. 154, e successive
modificazioni ed integrazioni".