Art. 62-quinquies.
 Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo Abrogazioni
 
  1. (( Il comma 2 dell'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni )) (a), e' abrogato.
(( 2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente   ))
(( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602    (b),    sono      ))
(( aggiunte, in fine, le parole: "e per meta' in caso di           ))
(( accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto   ))
(( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e    ))
(( successive modificazioni    (a) ".                              ))
   3. (( L'articolo 11-ter del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438 )) (c), e' abrogato.
(( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a         ))
(( decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso   ))
(( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del   ))
(( presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica  ))
(( a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di        ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
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   (a) Per il testo dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973  si  veda
la nota (a) all'art. 62-ter.
   (b) Si riporta il testo del primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 29
settembre  1973,  n. 602, in materia di riscossione delle imposte sui
redditi, cosi' come modificato dal  presente  articolo:  "Le  imposte
corrispondenti  agli  imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora
definitivi sono iscritte a titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la
notifica   dell'atto   di  accertamento  per  un  terzo  dell'imposta
corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior  imponibile  accertato
dall'ufficio  e  per  meta'  in  caso di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
   (c)  Si  riporta  il  testo dell'art. 11-ter del D.L. 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di presidenza, di  sanita'  e
di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali), abrogato dal
presente articolo a decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto:
   "Art. 11-ter (Accertamenti). - 1. Le disposizioni di cui  all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, come sostituto dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni,  si  applicano,  senza
pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'art. 43  del  medesimo  decreto  n.  600  del  1973,  anche  per
l'accertamento  del  reddito  complessivo netto ai sensi dell'art. 38
del citato decreto n. 600 del 1973, e successive  modificazioni.  Gli
accertamenti  possono essere effettuati, per conto dell'ufficio delle
imposte, anche dal sistema informativo del Ministero  delle  finanze;
la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
si  considera  avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla
casa ovvero, nel caso in cui il destinatario sia diverso  da  persona
fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.
   2.  Le disposizioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto si
applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta  in  corso
alla  data  del  1 dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale
data".