Art. 62 Obblighi delle imprese esterne 1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso. 2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna e' tenuto a: a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96; b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63; c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81; d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneita' siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90; e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione. 3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite le modalita' di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche' i giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'. 4. L'attivita' di datore di lavoro delle imprese esterne e' soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entita' dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalita' stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanita', sentita l'ANPA. 5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.