Art. 62 (Controllo della presenza in sotterraneo) 1. Il direttore responsabile, provvede affinche' in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una mini- era o in una cava sotterranee; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorita' di vigilanza competente.