Art. 62. Incompatibilita' 1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'Universita' salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 2. Le incompatibilita' previste dal precedente comma 1 si applicano anche al Prorettore. 3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Universita', e' eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni per una delle due cariche. 4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilita'. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.