Art. 62 Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, (( entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio )), per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita' di cui al presente capo. 2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo (( di cui al comma 1 del medesimo articolo 61 )) e le modalita' e i requisiti di accesso. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto. 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'articolo 61. 7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. 9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale. 11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente (( capo )) nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, "Art. 10. Programmazione degli interventi. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Citta', la relazione di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , n ella quale sono indicati: a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale; b) lo stato di attuazione delle singole normative; c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi. 2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato viene iscritto sotto la voce «Ministero del tesoro», per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'art. 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica: a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente; b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi.". Si riporta l'art. 21 della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 21. Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation. 2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attivita' contemplate dal presente comma. 3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti. 4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1. 5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.". Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 123: "2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei documenti.".