Art. 62 Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo 1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorche' sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse e' associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.