Art. 62 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di agevolare la  definizione  dei  procedimenti  civili,
compresi quelli  in  materia  di  lavoro  e  previdenza,  secondo  le
priorita' individuate dai presidenti delle Corti  di  appello  con  i
programmi previsti dall'articolo 37, comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 37, comma  1  del  citato  D.L.
          6-7-2011 n. 98: 
              "Art. 37  Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
          dei rispettivi consigli dell'ordine degli  avvocati,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno redigono  un  programma  per  la
          gestione  dei   procedimenti   civili,   amministrativi   e
          tributari pendenti. Con il programma il  capo  dell'ufficio
          giudiziario determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa."