(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 62)
 
                               Art. 62 
 
                       (Sequestro documentale) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, con decreto motivato,  puo'  disporre  il
sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento  dei  fatti,
anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58,
comma 1, e 59, presso i soggetti di cui  all'articolo  58,  comma  2,
qualora vi sia pericolo per l'acquisizione  o  per  la  genuinita'  e
integrita' degli stessi. 
 
 
  2.  Copia  del  decreto  motivato  e'  consegnata  al  responsabile
dell'ufficio o al soggetto  che  ha  l'attuale  disponibilita'  della
documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni  ha
facolta'  di  assistere,  ove  presente,  senza  diritto  di   essere
avvisato, il responsabile dell'area  legale  dei  soggetti  presso  i
quali si compie il sequestro, purche' prontamente reperibile. 
 
 
  3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo,
il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza,  ovvero  di
altre Forze di polizia, anche locale, che  ricercano  e  acquisiscono
immediatamente gli  atti  o  documenti  da  sequestrare,  e  redigono
processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia
dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma
2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli  atti,  non  sia
possibile la contestuale consegna dei documenti  sequestrati,  questa
avviene  in  un  momento  successivo,  su  richiesta  della  pubblica
amministrazione. 
 
 
  4. In caso di delega, quando sono  oggetto  di  sequestro  lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza,
anche se inoltrati per via telematica, tali documenti  devono  essere
consegnati al pubblico ministero senza aprirli o  alterarli  e  senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 
 
 
  5.  I  documenti  sequestrati  sono  affidati  in   custodia   alla
segreteria della procura regionale, ovvero ad altro  soggetto  se  la
custodia  deve  avvenire  in  luogo  diverso  e  con   le   modalita'
determinate dal  pubblico  ministero.  All'atto  della  consegna,  il
custode e' avvertito dell'obbligo di conservare le cose e  tenerle  a
disposizione del pubblico  ministero,  nonche'  delle  pene  previste
dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. 
 
 
  6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche
su istanza dell'amministrazione interessata,  il  pubblico  ministero
dispone   il   dissequestro   della   documentazione,   restituendola
all'amministrazione. 
 
 
  7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse  puo'
proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio  di
dieci giorni dalla consegna del decreto. 
 
 
  8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal
deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera  di
consiglio  e'  dato  avviso  alle  parti  almeno  tre  giorni  prima,
affinche' possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando  l'atto
o  il   documento   sequestrato   risulta   manifestamente   estraneo
all'oggetto dell'istruttoria, la  sezione  annulla,  in  tutto  o  in
parte, il decreto e dispone l'immediato  dissequestro  degli  atti  e
documenti.