Art. 62 
 
 
Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea,  dopo  le  parole:  "anomalia  determinata,"  il
segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola:  "procedendo"
e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la  commissione  giudicatrice
procedono"; 
      2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "venti per cento"; 
      3)  alla  lettera  b),  le  parole:  "dieci  per  cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "venti  per  cento  rispettivamente  delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor  ribasso  arrotondato
all'unita' superiore"; 
      4)  alla  lettera  c),  le  parole:  "venti  per  cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "quindici per cento"; 
      5) la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "d)  media
aritmetica dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse
incrementata del dieci per cento"; 
      6) alla lettera e), le  parole  da:  "coefficiente  sorteggiato
dalla commissione giudicatrice" fino alla  fine  della  lettera  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "coefficiente   sorteggiato    dalla
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione,  dal  RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;  0,7;  0,8;
0,9."; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.  Il  calcolo
di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle  offerte  ammesse
sia pari o superiore a cinque."; 
    c) al comma 5,  alla  lettera  c),  le  parole:  "comma  9"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10". 
 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta  l'art.  97  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e'  valutata,
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una soglia di anomalia determinata; al fine di non  rendere
          predeterminabili dai candidati i parametri  di  riferimento
          per il calcolo  della  soglia,  il  RUP  o  la  commissione
          giudicatrice procedono al sorteggio, in sede  di  gara,  di
          uno dei seguenti metodi: 
                a) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con esclusione  del  venti  per  cento,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
          offerte di maggior ribasso e di quelle  di  minor  ribasso,
          incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la predetta media; 
                b) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con  esclusione  del  venti  per  cento
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso arrotondato  all'unita'  superiore,
          tenuto conto che se la prima cifra dopo la  virgola,  della
          somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi  e'  pari
          ovvero uguale a zero  la  media  resta  invariata;  qualora
          invece la prima cifra dopo  la  virgola,  della  somma  dei
          ribassi offerti dai  concorrenti  ammessi  e'  dispari,  la
          media viene decrementata percentualmente di un valore  pari
          a tale cifra; 
                c) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; 
              d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
          offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 
                e) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con esclusione  del  dieci  per  cento,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
          offerte di maggior ribasso e di quelle  di  minor  ribasso,
          incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la  predetta  media,  moltiplicato
          per   un   coefficiente   sorteggiato   dalla   commissione
          giudicatrice o, in mancanza  della  commissione,  dal  RUP,
          all'atto del suo insediamento tra i seguenti  valori:  0,6;
          0,7; 0,8; 0,9. 
              3. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. 
              3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e'  effettuato  ove
          il numero delle offerte ammesse  sia  pari  o  superiore  a
          cinque. 
              4. Le  spiegazioni  di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                a)  l'economia  del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                b) le soluzioni tecniche prescelte  o  le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                c) l'originalita' dei lavori, delle forniture  o  dei
          servizi proposti dall'offerente. 
              5.  La  stazione  appaltante  richiede  per   iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo  30,
          comma 3. 
                b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
                c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
          di cui all'articolo 95, comma  10  rispetto  all'entita'  e
          alle  caratteristiche  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                d) il costo del  personale  e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
              6. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              7.  La  stazione   appaltante   qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appaltante esclude un'offerta in tali  circostanze
          e informa la Commissione europea. 
              8. Per lavori, servizi e forniture, quando il  criterio
          di  aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso  e
          comunque  per  importi  inferiori  alle   soglie   di   cui
          all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere  nel
          bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte  che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal
          caso non si applicano  i  commi  4,  5  e  6.  Comunque  la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando il numero  delle  offerte  ammesse  e'  inferiore  a
          dieci. 
              9. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.".