Art. 62 
 
 
          Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole da «ove  possibile»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  che  cio'  risulti
eccessivamente  oneroso   per   comprovate   ragioni   di   carattere
tecnico-economico,  che  l'amministrazione  committente  sia   sempre
titolare  di  tutti  i  diritti  sui  programmi  e  i  servizi  delle
tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  appositamente
sviluppati per essa»; 
  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il  seguente:  «2-bis.  Al  medesimo
fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la  documentazione  e  la
relativa  descrizione  tecnico  funzionale  di  tutte  le   soluzioni
informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o  piu'
piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.». 
 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  69  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard  aperti).  -
          1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  siano  titolari  di
          soluzioni e programmi informatici realizzati su  specifiche
          indicazioni del  committente  pubblico,  hanno  obbligo  di
          implementare   API   e    standard    aperti,    sia    per
          l'interoperabilita' che per i formati, definiti da AgID o a
          livello internazionale, e di  darli  in  formato  sorgente,
          completi della documentazione e  rilasciati  in  repertorio
          pubblico sotto licenza aperta, in  uso  gratuito  ad  altre
          pubbliche amministrazioni o a  chiunque  intenda  adattarli
          alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di  ordine  e
          sicurezza  pubblica,  difesa  nazionale   e   consultazioni
          elettorali. 
              2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso   dei   programmi
          informatici di proprieta' delle pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche  di
          progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
          oneroso    per    comprovate    ragioni    di     carattere
          tecnico-economico, che  l'amministrazione  committente  sia
          sempre titolare di  tutti  i  diritti  sui  programmi  e  i
          servizi  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione , appositamente sviluppati per essa. 
              2-bis. Al medesimo fine di cui al comma  2,  il  codice
          sorgente,  la  documentazione  e  la  relativa  descrizione
          tecnico funzionale di tutte le  soluzioni  informatiche  di
          cui al comma  1  sono  pubblicati  attraverso  una  o  piu'
          piattaforme  individuate  dall'AgID   con   proprie   Linee
          guida.».