Art. 63 
                       (Consultazione di atti) 
 
   1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi  di  Stato
sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
 
          Nota all'art. 63:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490  (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352):
              «Art.  107  (Accesso  agli  archivi  di  Stato). - 1. I
          documenti   conservati   negli   archivi   di   Stato  sono
          liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati
          di  carattere riservato a norma dell'art. 110 relativi alla
          politica  estera  o  interna  dello  Stato,  che  diventano
          consultabili  cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli
          riservati   relativi  a  situazioni  puramente  private  di
          persone,  che  lo diventano dopo settanta anni. I documenti
          dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la
          data della conclusione del procedimento.
              2.   Il   Ministero   dell'interno,   d'intesa  con  il
          Ministero,  puo'  permettere,  per  motivi  di  studio,  la
          consultazione  di  documenti  di  carattere riservato anche
          prima  della  scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai
          fini  di  tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha
          facolta' di avvalersi del parere del competente comitato di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,  in  relazione  al valore storico-culturale dei
          documenti  riservati  dei  quali  sia  stata  richiesta  la
          consultazione.
              3.  I  documenti di proprieta' dei privati, e da questi
          depositati  negli  archivi di Stato o agli archivi medesimi
          donati  o  venduti  o  lasciati  in eredita' o legato, sono
          assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
              4.  I  depositanti  e  coloro  che  donano  o vendono o
          lasciano  in  eredita'  o  legato documenti agli archivi di
          Stato   possono  tuttavia  pone  la  condizione  della  non
          consultabilita'   di   tutti   o  di  parte  dei  documenti
          dell'ultimo   settantennio.  Tale  limitazione,  come  pure
          quella  generale  stabilita  dal  comma  1,  non  opera nei
          riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
          qualsiasi  altra  persona da essi designata. La limitazione
          e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei
          depositanti,  dei  donanti, dei venditori, quando si tratti
          di  documenti  concernenti  oggetti  patrimoniali, ai quali
          siano interessati per il titolo di acquisto.».