Art. 63.
           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di
eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le
dimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
  2.  Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i
servizi  in  rete  mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli   utenti,   in   particolare   garantendo  la  completezza  del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado
di soddisfazione dell'utente.
  3.   Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i
procedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli
adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i
procedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.