Art. 63.
                 Requisiti di salute e di sicurezza

  1.  I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
  2.  I  luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
  3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie  di  circolazione,  le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di
lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
  4.  La  disposizione  di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere   adottate   misure   idonee   a  consentire  la  mobilita'  e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
  5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di  cui  al  comma  1  il  datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante   dei   lavoratori   per   la   sicurezza   e   previa
autorizzazione  dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
  6.  I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato IV.