Art. 63 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: 
  a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione
del comma 5; 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale  nuovo  regime
di aiuti ai sensi dell'articolo  87  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, e' sottoposto a notifica e approvazione  da  parte
della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni. 
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
capo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e'  cosi'
modificato: «I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale
di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1,  comma
870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono  assoggettati  a
valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti  con
decreto ministeriale di natura non regolamentare,  tenendo  conto  in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra  pari.  Una
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo  e'  destinata  ad
interventi in favore di giovani ricercatori di eta'  inferiore  a  40
anni. Le attivita' del presente comma  sono  svolte  a  valere  sulle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.».