Art. 63.
        Disposizioni relative alla imposta sulle successioni,
     all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e
                    locazioni dei beni pubblici.
  1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo  23
della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  (a)  ,  si applicano alle
successioni aperte dal 1 gennaio 1994.
  2. Con effetto dal 1 gennaio 1993  le  aliquote  di  imposta  sugli
spettacoli  previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni (b), sono stabilite  nella  misura  del  9  per  cento,
quella  prevista  al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita nella
misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4  e'  stabilita
nella misura del 4 per cento.
  3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle
imprese  esercenti  sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento
dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di  attivita'.
Tale  abbuono  e'  cumulabile,  nei limiti del debito di imposta, con
quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n.  1213,  e  successive
modificazioni  (c). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1982, n. 43 (d),  e  dall'articolo  3,  tredicesimo
comma,  della legge 10 maggio 1983, n. 182 (e), e resta fissato al 31
gennaio  1993  il  termine  per  l'esercizio  dell'opzione   di   cui
all'articolo  74,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (f).
  4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 (g).
  5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pre-
via valutazione comparata e sempre che ne derivi un  vantaggio  anche
funzionale per lo Stato, puo' permutare, senza limiti di valore ed in
deroga  alla  normativa  vigente, beni demaniali e patrimoniali dello
Stato  non  piu'  necessari  agli  usi  istituzionali  diretti  delle
amministrazioni  statali  assegnatarie  o  comunque consegnatarie con
immobili, gia' costruiti o da costruire, da destinare  esclusivamente
a  tali  usi. (( Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle
amministrazioni assegnatarie  o  consegnatarie  e  del  consiglio  di
amministrazione  del  Ministero  delle finanze, che devono esprimersi
entro trenta giorni, provvede: ))
    a)  a  dichiarare  quali  beni  siano  dismissibili  non  essendo
necessari ad usi istituzionali diretti,  secondo  una  programmazione
generale.  Tale  dichiarazione  equivale  alla sdemanializzazione dei
beni di demanio pubblico;
    b) a fissare le condizioni alle  quali  procedere  alla  permuta,
anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);
    c)  a  determinare  l'uso da parte di amministrazioni statali dei
beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non
provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta  dell'amministrazione
finanziaria,  alla  modifica  della destinazione urbanistica dei beni
acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista
dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h) .
  6.  All'articolo  74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (f), dopo il  quinto
comma, e' aggiunto il seguente:
  "Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto   legislativo   14   aprile   1948,   n.  496,  e  successive
modificazioni, ratificato con legge  22  aprile  1953,  n.  342  (i),
l'imposta,  compresa  quella sulle operazioni riguardanti la raccolta
delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge  22
dicembre   1951,   n.   1379,   e   successive   modificazioni   (l).
Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  che
formano  oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi
di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
(( 6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4   ))
(( della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle           ))
(( disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con   ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131  ))
(( (m), deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista ))
(( alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto ))
(( pubblico o della scrittura privata autenticata di               ))
(( regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della      ))
(( successione.                                                    ))
___________________
   (a) Si riporta il testo dell'art. 33, comma  1,  del  testo  unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,  cosi'  come
sostituito  dal  comma  3,  lettera  c),  dell'art. 23 della legge 30
dicembre 1991, n. 413:
"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione  deve  essere
eseguito  entro  novanta  giorni  dalla  data  di presentazione della
dichiarazione prevista all'art. 28, comma 1,  o  delle  dichiarazioni
integrative o modificative, presentate a norma dell'art. 28, comma 6,
e  dell'art.  31,  comma  3. Decorso tale termine senza che l'ufficio
abbia liquidato l'imposta, la  stessa  deve  essere  liquidata  dagli
eredi  e  legatari  su  apposito  modello  approvato  con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  ,  e
versata  all'ufficio  entro  i  successivi novanta giorni, unitamente
all'imposta comunale sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  a
modifica  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  643,  e  all'imposta  ipotecaria  e  catastale,  a
modifica  del disposto di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  le  imposte ipotecaria e catastale,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".
   (c) Si riporta la tariffa annessa al D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.
640,   concernente:  "Imposta  sugli  spettacoli",  con  le  aliquote
stabilite dal presente decreto:
 
                                                           Aliquote
                                                        proporzionali
                                                              -
   1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema
e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al
pubblico, anche se in circoli e sale private                  9%
   2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque
si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:
sui corrispettivi netti                                       9%
   3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui
al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi
genere escluse, quelle effettuate a mezzo di elettro-
grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiture
similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di
ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di
ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque
organizzati; corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni
similari                                                     16%
   4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti
vocali e strumentali; attivita' circensi e dello
spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti                                     4%
   5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni
scientifiche, artistiche e industriali, rassegne
cinematografiche riconosciute con decreto del
Ministro per le finanze ed altre manifestazioni
similari di qualunque specie                                  3%
   6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei
bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini
e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a
gettoni o a moneta da divertimento o trattenimento,
anche se automatico o semiautomatico, installati
sia nei luoghi publici o aperti al pubblico - ma
non nell'ambito dello spettacolo viaggiante - sia
in circoli o associazioni di qualunque specie; dal
gioco del bowling; dal noleggio di go-karts e da
ogni altro gioco o trattenimento diversi dai
precedenti per il quale si corrisponda un prezzo
per parteciparvi                                              8%
   7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o
nei luoghi specificamente riservati all'esercizio
delle scommesse                                              60%
   8. Provento lordo delle case da gioco                      8%
   9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di
qualunque altro genere, accettate in occasione di
corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi
ippici, di regate, di giochi di palla o pallone,
di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o
competizione                                                  5%
 
   (c)  La  legge  4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo ordinamento
dei provvedimenti a favore della cinematografia".
   (d) Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17 febbraio 1982,
n. 43, concernente: "Interventi straordinari a favore  dell'attivita'
dello spettacolo":
   "Art. 3. - L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'art.
6,  primo  comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato al
35 per cento.
   La Societa' italiana autori ed editori e' autorizzata a provvedere
alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'art. 6 della legge  4
novembre  1965,  n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia
di inizio di lavorazione - trasmessa  dal  Ministero  del  turismo  e
dello   spettacolo   -  sia  stata  annotata  sul  pubblico  registro
cinematografico ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  predetta
legge.  La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, anche
se la annotazione sia anteriore alla data medesima.
   Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in
pubblico accertata dalla Societa' italiana autori ed  editori,  siano
esclusi  in  via  definitiva  dalla  programmazione obbligatoria, gli
esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando
il relativo importo alla Societa' stessa, gli  abbuoni  percepiti  ai
sensi del precedente comma.
   Il  rimborso  dovra' essere effettuato entro i sei mesi successivi
alla data della Gazzetta  Ufficiale  recante  l'avviso  dell'avvenuta
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale del Ministero del turismo e
dello spettacolo del  provvedimento  di  esclusione  del  film  dalla
programmazione    obbligatoria.   Nei   contronti   degli   esercenti
inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'art. 32 del  decreto
del Presidente dalla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
   (e)  Si  riporta  il testo del tredicesimo comma dell'art. 3 della
legge 10 maggio 1983, n. 182, recante: "Interventi  straordinari  nel
settore  dello  spettacolo":  "Per  le  giornate di programmazione di
spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del
biglietto inferiore a quello che, alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo
comma,   della   legge   4   novembre  1965,  n.  1213,  e'  concesso
all'esercente un abbuono  dell'importa  sugli  spettacoli  sino  alla
concorrenza di lire 15.000".
   (f)  Per  il testo vigente dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, si
veda la nota (a) all'art. 36.
   (g) Il D.Lgs. 28 febbraio 1992,  n.  263,  abrogato  dal  presente
articolo,  recava:  "Istituzione  dell'imposta  del 5 per cento sulle
concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione della  delega
di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202".
   (h)  Il  testo  dell'art.  81  del  D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616,
concernente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382", e' il seguente:
  "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
     a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo
e  di  coordinamento  di  cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975,
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale,  con
particolare    riferimento   all'articolazione   territoriale   degli
interventi  di  interesse  statale  ed  alla  tutela  ambientale   ed
ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
     b)  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli elenchi delle zone
dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche  per
le costruzioni nelle stesse.
   Per  le  opere  da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti  su  aree  del  demanio   statale   l'accertamento   della
conformita'  alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, salvo che per le opere destinate alla  difesa  militare,  e'
fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
   La  progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di
interesse  statale,  da  realizzare  dagli   enti   istituzionalmente
competenti,  per  quanto  concerne la loro localizzazione e le scelte
del tracciato se difforme dalle  prescrizioni  e  dai  vincoli  delle
norme    o    dei    piani   urbanistici   ed   edilizi,   e'   fatta
dall'amministrazione  statale  competente  d'intesa  con  le  regioni
interessate,  che  devono sentire preventivamente gli enti locali nel
cui territorio sono previsti gli interventi.
   Se l'intesa non si realizza entro novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  da parte delle regioni del programma di intervento, e il
Consiglio dei Ministri ritiene che di debba procedere in  difformita'
dalla  previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la
commissione interparlamentare per le questioni regionali con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri  competenti  per
materia.
   I  progetti  di  investimento  di  cui  all'art.  14 della legge 6
ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio
essi devono essere  realizzati.  Le  regioni  hanno  la  facolta'  di
promuovere  la  deliberazione  del  CIPE di cui al quarto comma dello
stesso articolo.
   Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.  880,
concernente  la  localizzazione  degli  impianti per la produzione di
energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975,  n.  393,  relativa  a
norme  sulla  localizzazione  delle  centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di  energia  elettrica  e  dalla  legge  24
dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".
   (i)  Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, reca:  "Disciplina  dele  attivita'  di
giuoco".
   (l)  La  legge  22  dicembre  1951, n. 1379, reca: "Istituzione di
un'imposta unica sui giuochi di abilita' e  sui  concorsi  pronostici
disciplinati  dal decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1948,
n. 496".
   (m) Si riporta l'intero art. 4 della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato  con  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (la misura dell'imposta
di registro di cui alle lettere c)  e  d),  n.  1),  e'  stata  cosi'
elevata  dall'art.  17,  comma  1,  del  D.L. 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243):
   "Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto
e  degli  enti  diversi  dalle  societa',  compresi  i  consorzi,  le
associazioni  e  le  altre organizzazioni di persone o di beni, con o
senza  personalita'  giuridica,  aventi  per  oggetto   esclusivo   o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
     a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
     1)  con  conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento
su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le  stesse  aliquote  di
cui all'art. 1;
     2) con riferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su
fabbricati   destinati   specificamente  all'esercizio  di  attivita'
commerciali e non suscettibili di altra destinazione  senza  radicale
trasformazione  nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la
costruzione  dei  suddetti  fabbricati  o   come   loro   pertinenze,
sempreche'   i  fabbricati  siano  ultimati  entro  cinque  anni  dal
conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%;
     3) con conferimento di proprieta' o diritto reale  di  godimento
su   aziende  o  su  complessi  aziendali  relativi  a  singoli  rami
dell'impresa: 1%;
     4)  con  conferimento  di  proprieta'  o  di  diritto  reale  di
godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art.
7;
     5)  con  conferimento  di  denaro,  di  beni mobili e di diritti
diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%;
     6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio  a
capitale  di  riserve  diverse da quelle costituite con sopraprezzi o
con versamenti dei soci in conto capitale o  a  fondo  perduto  e  da
quelle  iscritte  in  bilancio  a  norma  di  leggi  di rivalutazione
monetaria: 1%;
     b) fusione tra societa' e analoghe operazioni poste in essere da
enti diversi dalle societa': 1%;
     c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni  e  le
proroghe: L. 150.000;
     d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
     1)  se  soggette  all'imposta  sul  valore aggiunto o aventi per
oggetto utili in denaro: L. 150.000;
     2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di  cui  alla  lettera
a);
     e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione
ereditaria  di  azienda, tra eredi che continuano in forma societaria
l'esercizio dell'impresa: 1%;
     f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art.  4  del
testo unico: 1%;
     g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%.
Note:
   I)  Per  conferimenti  si  intendono  anche  i versamenti in conto
capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o  partecipanti;
in  tal  caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti
in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa'  o  ente  entro  i
primi  venti  giorni  del mese successivo. La proprieta' ed i diritti
reali su immobili o beni mobili registrati  si  intendono  confermati
alla  data  dell'atto  che  comporta  il loro trasferimento o la loro
costituzione.
   II) In caso  di  riduzione  del  capitale  per  perdite  non  sono
soggetti   all'imposta,   fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della
riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di  capitale
contemporaneamente deliberato.
   III)  Le  imposte  di  cui alla lettera a) si applicano anche agli
atti che importano assunzione di  attivita'  commerciale  o  agricola
come oggetto esclusivo o principale.
   IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta
nella   misura   di  L.  100.000  se  la  societa'  destinataria  del
conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante ha
la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunita'
economica europea.
   V) L'aliquota di cui alla lettera  e)  si  applica  se  l'atto  di
regolarizzazione  e'  registrato  entro  un  anno dall'apertura della
successione. In ogni altro caso di regolarizzazione  di  societa'  di
fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni  ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'art. 22 del testo unico.
   VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi  da  quelli
indicati nel presente articolo si applica l'articolo della tabella.
   VII)   Per  gli  atti  propri  dei  gruppi  europei  di  interesse
economico, contemplati alle lettere a), n. 4,  c)  e  d),  n.  1,  si
applicano le imposte ivi rispettivamente previste".